La nuova legge
dell'automatico italiano
(in vigore dal 24.11.03)
L’art. 110 Tulps come modificato dalla
legge 326/03
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica
del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta
una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre
ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene
di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni
e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta
espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici
di cui ai commi 6 e 7, lettera b) del presente articolo è
consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi
degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono
vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed
associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che
hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie
di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore
superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità,
come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo
con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di
abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi
di euro, la durata della partita è compresa tra sette
e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuno comunque di valore non superiore a 50 euro,
erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente
in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi
e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo
di 14.000 partite, devono risultare non inferiori
al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso
tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque
anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e
congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica
non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore
a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo
con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore
per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli
elementi abilità o intrattenimento sono preponderanti rispetto
all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita,
subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione
della partita, fino un massimo di dieci volte.
Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera
possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte
le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non
possono consentire il prolungamento o la
ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione
in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.
Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
(comma 7, art.39 decreto legge n.269/03)
Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all’art.110, comma
7, lettera b), terzo periodo, del Tulps, di cui al Regio decreto
18 giugno 1931, n.733 e successive modificazioni è prorogato
al 30 aprile 2004, relativamente ai soli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere
dal 1º gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato
entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente,
e dal 1° maggio 2004 nei casi in cui è stato rilasciato
il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo
precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione
della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera a) e c), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;
c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità
di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5,
della legge 14 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un
periodo di cinque anni.»
Per la conversione degli apparecchi restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni.
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica,
mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali
la durata della partita può variare in relazione all'abilità
del giocatore e il costo della singola partita può essere
superiore a cinquanta centesimi di euro.
7 -bis. Gli apparecchi o congegni di cui
al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque,
anche in parte, le sue regole fondamentali.
Articolo 4 legge Finanziaria 2004 comma 195)
All’art.39, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2003,
n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n.326, è aggiunto il seguente periodo:
“Per gli apparecchi di cui alla lettera b) dello stesso comma
e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato
il nulla osta di cui all’art.14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di
cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice
penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi
e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi
da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche
e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda
da 4.000 a 40.000 euro. È’ inoltre sempre disposta
la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda
da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi
e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del
divieto posto dal comma 8. . Fermo quanto previsto dall'articolo
86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può,
inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni.
In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente
provvede da darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma
9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza
è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di
recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo
8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità
previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100,
il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può
sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi.
Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è
computato nell'esecuzione dalla sanzione accessoria».
L’art. 14-bis del decreto 640/1972,
come modificato dalla legge 326/03
1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco
lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è
effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione
per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di
cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi
e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma
7, del citato Testo Unico.
Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell’art.
110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1°
gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato
con decreto dirigenziale, al Ministero dell’Economia e delle
finanze – amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che
rilascia apposito nulla osta per ciascun apparecchio, a condizione
del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle forme di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell’ipotesi
di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi
dovuti per l’anno 2003, nulla è dovuto per gli anni
precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già
pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni
di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti
concessionari dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art.
88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede
al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione dalla rete per la gestione
telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per
il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai
fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario
annuo di 10.000 euro per l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile
medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º
gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi sino all’anno 2003:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
3-bis. per gli apparecchi e congegni di
cui all’articolo 110, comma 7, del testo Unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’imposta
sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfettario
annuo, è per l’anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi,
prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto
comma 7 dell’articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto
comma 7 dell’articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell’articolo 110;
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati,
con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete
o delle reti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’articolo
110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
ed integrazioni. tale rete o reti consentono la gestione telematica,
anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto
per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più
decreti del ministero dell’Economia e delle finanze, adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma”.
(comma 13, art.39 decreto legge n.269/03)
Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato
in misura del 13,5% delle somme giocate. Per l?anno 2004, fino al
collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º
gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
ed integrazioni, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in
due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui
al comma 1 dell'articolo 22 della Legge del 27 dicembre 2002, n.
289 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per gli apparecchi per i quali è
richiesto, dal 1º giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta
di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi
in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.
Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
da emanarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e
le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e
dell'acconto.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si
riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili
medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente
la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici,
in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi».
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