Skip to main content
Comunicazioni ai Soci

PEC obbligatoria entro il 30 giugno

25/06/2013

Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno, anche le ditte individuali sono obbligate a dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata e a comunicarlo al Registro Imprese.
E’ una delle disposizioni del decreto legge sviluppo bis che ha esteso anche a questo insieme di imprese l’obbligo, già previsto per le società, di munirsi di una casella PEC.

Questo è il riferimento normativo: Art. 5, comma 1 e 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221: “comma 1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. comma 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.”

 

Condividi