Sono stati segnalati alla associazione numerosi casi di contestazione di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti numerici di apparecchi installati presso punti di vendita di gioco, in violazione delle prescrizioni di cui al Decreto Direttoriale Aams 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011.
Si ritiene pertanto necessario ribadire a tutti gli operatori associati che a norma dell’art. 6 del predetto decreto per evitare che la sanzione in discorso sia contestata è necessario:
– rimuovere gli apparecchi in eccedenza e ripristinare il rispetto dei limiti quantitativi massimi previsti dalla norma;
– permettere al concessionario di far pervenire entro 72 ore dalla rimozione un valido messaggio di nuova ubicazione dell’apparecchio al sistema centrale Aams-Sogei.
Tanto premesso si richiama la massima attenzione alle ipotesi di movimentazione degli apparecchi nel caso di rimozione degli stessi dai punti di vendita e successiva collocazione in magazzino, infatti anche in tale ipotesi è assolutamente indispensabile far acquisire immediatamente, e comunque entro il termine di 72 ore, al sistema centrale Aams-Sogei la nuova effettiva collocazione degli apparecchi rimossi, ciò anche al fine di evitare che gli apparecchi installati in sostituzione di quelli rimossi dal medesimo gestore o da altro gestore presso il punto di raccolta risultino installati in violazione del limite di legge, con conseguente contestazione della violazione a soggetti che non hanno la possibilità di verificare preliminarmente quanto risultante in banca dati Aams-Sogei in ordine al numero di apparecchi installati che non sono fisicamente presenti nei locali del punto di vendita.