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Comunicazioni ai Soci

Circolare Agenzia delle Entrate

By 11/04/2014Marzo 15th, 2019No Comments

Prime riflessioni sulla guida pubblicata (mediante inserimento del testo integrale sul sito ufficiale della Agenzia) il 7 marzo 2014 dalla Agenzia delle Entrate relativa alla <<Metodologia di controllo>> finalizzata agli accertamenti dei redditi per le attività di sala da gioco.

Preliminarmente si osserva che il documento è concepito con riferimento espresso alla attività di sala giochi, ma in realtà ha contenuti che in larga parte possono essere estesi anche alle attività svolte dalle imprese di gestione.

In particolare si evidenzia che si tratta di una vera e propria guida per gli uffici territoriali chiamati ad effettuare le verifiche su tali tipologie di attività e quindi contiene i riferimenti alle norme e alla procedure tipo delle verifiche fiscali: la descrizione delle modalità di accesso di verbalizzazione e di acquisizione dei documenti rilevanti, gli avvisi obbligatori al contribuente e ogni altro elemento di rilievo al fine di evitare che la procedura di verifica ed i successivi eventuali atti di accertamento e/o rettifica siano di fatto annullabili per errori procedurali.

Il documento opera una ricognizione delle particolarità dell’attività di raccolta di gioco mediante gli apparecchi e le differenze tra le varie tipologie di offerta (con o senza vincita in denaro) nonché delle diverse norme che le disciplinano.

Si rileva in particolare che

1) per la raccolta mediante apparecchi comma 6 A o AWP l’Agenzia evidenzia (dopo analitica descrizione della filiera e della realtà operativa e contrattuale effettivamente riscontrata nella prassi) che:

– gestori ed esercenti sono collaboratori dei concessionari (con una grande varietà di accordi commerciali e di modalità operative);

– ai fini fiscali rilevano solo i dati dei contatori degli apparecchi, come rilevati dal concessionario;

– è il documento contabile periodicamente trasmesso dal concessionario a gestori ed esercenti ad avere rilievo ai fini del conto economico di tali imprese;

– i contratti devono essere periodicamente aggiornati per consentire di verificare eventuali modifiche delle remunerazioni preventivamente stabilite e di fatto derogate mediante bonus una tantum o altre tipologie di elargizioni agli esercenti;

– i “verbali di scassettamento” sono elementi utili ai fini di ricostruire a posteriori la effettiva divisione delle somme rinvenute di volta in volta negli apparecchi.

Per quanto in rilevo per i gestori, attualmente sottoposti a pregnanti controlli proprio con riferimento a questa attività e che spesso hanno incontrato delle obiettive difficoltà a far recepire alcune peculiarità dei rapporti tra i soggetti della filiera, è da considerare in modo positivo il riconoscimento della possibilità di bonus una tantum e di eventuali deroghe ai contratti (da comunicare al concessionario) cui di fatto spesso si è dovuto far ricorso per obiettive ragioni commerciali.

Altri elementi estremamente positivi sono da rintracciare nel riconoscimento del “verbale di scassettamento” quale elemento di prova dell’effettiva divisione dell’incasso e nell’obbligo per il concessionario di evidenziare nella contabile periodica l’effettiva entità delle vincite erogate dagli apparecchi (e non un dato presuntivo delle vincite erogate, come spesso avvenuto in passato).

L’Agenzia sottolinea inoltre che sovente l’esercente trattiene direttamente la propria quota in contanti.

È quindi l’estratto contabile del concessionario il documento rilevante a fini fiscali, ma tale documento è temporalmente non coincidente con le materiali operazioni di scassettamento e tiene conto di quanto risultante dai contratti e dalla lettura dei contatori, senza che possa riportare eventuali differenze tra le somme così determinate e le somme effettivamente rinvenute negli apparecchi e trattenute da gestore ed esercenti; pertanto tali somme e le eventuali differenze dovute a bonus o ad altre specifiche causali dovranno essere rese note da parte dei gestori al concessionario, per tempo, per consentire l’allineamento dei dati effettivi relativi alle somme trattenute da ognuno dei soggetti contrattualizzati ed i contenuti dei rendiconti emessi dal concessionario.

Quanto precede si presta ad essere utilizzato come giuda operativa per i gestori e gli esercenti alla quale far riferimento per il futuro, ma bisogna tuttavia segnalare che l’Agenzia attribuisce un ruolo fondamentale al rilevamento dei dati operato dal concessionario e all’estratto contabile periodico da questi inviato a gestori (di solito ogni 15 gg) ed esercenti (ogni 2 mesi), ma questa modalità operativa esiste dal 2013, ciò fa dubitare sulla idoneità del riferimento a rendicontazioni del concessionario a fini di verifica afferenti ad annualità precedenti cui sono tenuti gli uffici. Infatti solo dal 2013 le modalità di rendicontazione sono quelle riferite dalla circolare in commento e la stessa Agenzia chiarisce che tale documentazione è prescritta dall’allegato alla convenzione di concessione sottoscritta nel marzo 2013 che definisce l’obbligo di rendicontazione contabile specificandone i contenuti.

2) per la raccolta mediante apparecchi comma 7 e AM l’Agenzia evidenzia che:

– esistono due possibili regimi fiscali rilevanti ai fini IVA, secondo l’opzione del contribuente, e cioè il forfettario e il regime ordinario;

– la determinazione di quanto dichiarato ai fini dei redditi non può comunque prescindere dalla documentazione di acquisto e di vendita;

– il soggetto passivo dell’ISI e dell’Iva sugli apparecchi è il proprietario/gestore degli stessi, l’assolvimento dell’Iva dipende dal regime scelto dal contribuente (anche per comportamento concludente);

– di solito il gestore corrisponde all’esercente una percentuale degli incassi e l’esercente emette fattura o ricevute con Iva al gestore.

– è segnalata la presenza di regimi fiscali differenziati per i circoli e le associazioni.

Sotto il profilo contabile non si ravvisa nel documento alcun tema di novità, trattandosi peraltro di un settore la cui operatività è più semplice e comunque consolidata.

Si segnala però che, essendo il documento in commento una guida all’accertamento, non sembra sia stato dato il giusto rilievo alla circostanza che gli operatori che praticano la raccolta mediante apparecchi con vincita in denaro hanno l’obbligo di differenziazione dell’offerta che è elemento che condiziona fortemente le scelte dell’impresa a prescindere dalla capacità degli apparecchi di produrre reddito; che sembra invece essere oggetto di verifica in termini di congruità economica, del tutto incongruente tenuto conto del predetto obbligo normativo di installazione; conseguentemente non appare indicata con sufficiente chiarezza la inidoneità degli imponibili forfettari a fondare eventuali rilievi in fase di accertamento dei redditi.

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