La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 19 per cento dell’ammontare delle somme giocate.
La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) , del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.