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Legge di Stabilità 2018, Curcio: “si continua a legiferare in maniera opportunistica, minando un settore economico importante, che ancora non viene riconosciuto come tale”

02/01/2018

“Nella legge di stabilità 2018 è disposto che le regioni debbano adeguare le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in  data  7 settembre 2017. Eppure, nemmeno con la finanziaria, sembra che si riescano a risolvere le criticità fra Stato e Regioni, che stanno generando danni irreparabili alle aziende di gestione e all’occupazione. Infatti si continua a legiferare in maniera opportunistica, minando un settore economico importante, che ancora non viene riconosciuto come tale”. Così il presidente dell’Associazione Nazionale Sapar, Raffaele Curcio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio, approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre scorso. 

“Trovo inoltre inconcepibile che si imponga la distruzione degli apparecchi dismessi dal mercato 90 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità – prosegue Curcio –  senza prima aver stabilito dei criteri atti a garantire gli investimenti delle aziende di gestione, con dei crediti ad esempio, visto che proprio per decisione dello Stato, molte imprese hanno dovuto cambiare gran parte del parco macchine, senza di fatto poter ammortizzare le spese sostenute. Continuando a legiferare senza valutare le conseguenze determinate da tali norme, lo Stato si troverà a dover fronteggiare conseguenze economiche incombenti e gravose, che ricadranno ancora una volta sui cittadini stessi, che vedranno aumentate ulteriormente le tasse”.

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato  per  l’anno  finanziario  2018  e

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Promulga

 

  1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono sostituite

dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le  parole:  «  nel  corso

dell’anno 2016 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  entro  il  30

settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »;

  1. b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e «  euro

3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre  2010,  n.  220  »  sono

inserite le seguenti: « , anche  successivamente  alla  scadenza  dei

termini ivi previsti ».

  1. Al fine di contemperare  i  principi  secondo  i  quali  le

concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di  selezione

concorrenziali  con  l’esigenza  di   perseguire,   in   materia   di

concessioni di raccolta delle scommesse  su  eventi  sportivi,  anche

ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto

assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita in sede  di

Conferenza  unificata,  l’Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli

attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative

concessioni alle condizioni gia’ previste all’articolo 1, comma  932,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno  pari  a

410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche’ la

titolarita’  dei   punti   di   raccolta   regolarizzati   ai   sensi

dell’articolo 1, comma 643, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,

nonche’ dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015,  n.

208, sono prorogate al 31 dicembre  2018,  a  fronte  del  versamento

della somma annuale di euro 6.000  per  diritto  afferente  ai  punti

vendita aventi come attivita’ principale la  commercializzazione  dei

prodotti  di  gioco  pubblici,   compresi   i   punti   di   raccolta

regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto  afferente  ai  punti

vendita aventi come attivita’ accessoria la  commercializzazione  dei

prodotti di gioco pubblici.

  1. Al fine di  consentire  l’espletamento  delle  procedure  di

selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie

leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico

all’intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  in  data  7

settembre 2017.

  1. Al  fine  di  evitare  possibili  utilizzi  illeciti   degli

apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del

testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con

provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’  stabilita,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente

legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento  e  la

distruzione degli apparecchi stessi.

  1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma  650,

della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  con  quanto  definito

dall’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.

154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di

gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di

cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite

corrisposte ed e’ stabilito per la rete fisica nella  misura  del  43

per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il

gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse  a  quota

fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma  ufficiale  delle

corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche’ per tutte  le  scommesse  a

quota  fissa  sulle  corse  di  cavalli   inserite   nei   palinsesti

complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il

67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e  delle

immagini delle corse nonche’ delle provvidenze per l’allevamento  dei

cavalli.

  1. Il Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  effettua  il

monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse  ippiche  a  quota

fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti,

nei  dodici  mesi  dell’esercizio  precedente,  superiore  a   quello

previsto a legislazione vigente, il Ministro  dell’economia  e  delle

finanze puo’ proporre un intervento  normativo  volto  a  ridurre  le

aliquote dell’imposta unica per la rete  fisica  e  per  il  gioco  a

distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

  1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con  proprio  decreto,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente

legge, regola le modalita’ con le quali le reti  autorizzate  offrono

propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse

di cavalli, tenendo conto dell’esigenza di proficua  integrazione  di

tali programmi aggiuntivi con  gli  eventi  e  con  le  immagini  del

programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,

secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.

  1. Dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  le

societa’  che  gestiscono  gli  ippodromi  e  gli  allibratori   sono

autorizzati alla raccolta  di  tutte  le  scommesse  sulle  corse  di

cavalli  previa  sottoscrizione  di  un  apposito  disciplinare   con

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei  criteri  e  dei

principi della convenzione di concessione che regola la raccolta  del

gioco pubblico.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse  di  cavalli

previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169,  devono  essere  conformate,  ove

possibile, al modello di ripartizione della posta di  gioco  adottato

per le scommesse a totalizzatore di cui all’articolo  1,  comma  498,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi  decreti  attuativi.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro  delle

politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le  misure

occorrenti  per  rendere  omogenee  le  formule  delle  scommesse   a

totalizzatore  sulle  corse  di  cavalli,  anche  fissando  la  posta

unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo  eventuali  nuove

formule  di  scommessa  e  prevedendo,  ove   necessario,   ulteriori

categorie di vincita e l’accantonamento da destinare a montepremi.

  1. L’Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  in  attuazione  dei

provvedimenti  adottati,  assicura  l’adeguamento  dei   sistemi   di

totalizzazione delle scommesse sulle corse di  cavalli,  al  fine  di

consentirne la commercializzazione.

  1. Qualora dall’applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi un

minore gettito,  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con

proprio decreto, puo’ stabilire l’aumento  delle  aliquote  stabilite

dal comma 1051 in misura  tale  da  assicurare  il  conseguimento  di

maggiori entrate in misura compensativa.

  1. Al fine di migliorare la qualita’ e  l’organizzazione  delle

corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma  del

settore con una procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica  per

individuare l’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera  b),

della legge 28 luglio 2016, n. 154.

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