“Nella legge di stabilità 2018 è disposto che le regioni debbano adeguare le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017. Eppure, nemmeno con la finanziaria, sembra che si riescano a risolvere le criticità fra Stato e Regioni, che stanno generando danni irreparabili alle aziende di gestione e all’occupazione. Infatti si continua a legiferare in maniera opportunistica, minando un settore economico importante, che ancora non viene riconosciuto come tale”. Così il presidente dell’Associazione Nazionale Sapar, Raffaele Curcio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio, approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre scorso.
“Trovo inoltre inconcepibile che si imponga la distruzione degli apparecchi dismessi dal mercato 90 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità – prosegue Curcio – senza prima aver stabilito dei criteri atti a garantire gli investimenti delle aziende di gestione, con dei crediti ad esempio, visto che proprio per decisione dello Stato, molte imprese hanno dovuto cambiare gran parte del parco macchine, senza di fatto poter ammortizzare le spese sostenute. Continuando a legiferare senza valutare le conseguenze determinate da tali norme, lo Stato si troverà a dover fronteggiare conseguenze economiche incombenti e gravose, che ricadranno ancora una volta sui cittadini stessi, che vedranno aumentate ulteriormente le tasse”.
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
- All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono sostituite
dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le parole: « nel corso
dell’anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »;
- b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e « euro
3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre 2010, n. 220 » sono
inserite le seguenti: « , anche successivamente alla scadenza dei
termini ivi previsti ».
- Al fine di contemperare i principi secondo i quali le
concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione
concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di
concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto
assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita in sede di
Conferenza unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative
concessioni alle condizioni gia’ previste all’articolo 1, comma 932,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a
410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche’ la
titolarita’ dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi
dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nonche’ dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento
della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita’ principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta
regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita’ accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici.
- Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di
selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie
leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico
all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7
settembre 2017.
- Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli
apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con
provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ stabilita,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la
distruzione degli apparecchi stessi.
- In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 650,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito
dall’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.
154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di
gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di
cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte ed e’ stabilito per la rete fisica nella misura del 43
per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il
gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota
fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle
corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche’ per tutte le scommesse a
quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti
complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il
67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle
immagini delle corse nonche’ delle provvidenze per l’allevamento dei
cavalli.
- Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota
fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti,
nei dodici mesi dell’esercizio precedente, superiore a quello
previsto a legislazione vigente, il Ministro dell’economia e delle
finanze puo’ proporre un intervento normativo volto a ridurre le
aliquote dell’imposta unica per la rete fisica e per il gioco a
distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regola le modalita’ con le quali le reti autorizzate offrono
propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse
di cavalli, tenendo conto dell’esigenza di proficua integrazione di
tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del
programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
societa’ che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono
autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse di
cavalli previa sottoscrizione di un apposito disciplinare con
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei criteri e dei
principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del
gioco pubblico.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse di cavalli
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, devono essere conformate, ove
possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato
per le scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi decreti attuativi.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure
occorrenti per rendere omogenee le formule delle scommesse a
totalizzatore sulle corse di cavalli, anche fissando la posta
unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo eventuali nuove
formule di scommessa e prevedendo, ove necessario, ulteriori
categorie di vincita e l’accantonamento da destinare a montepremi.
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei
provvedimenti adottati, assicura l’adeguamento dei sistemi di
totalizzazione delle scommesse sulle corse di cavalli, al fine di
consentirne la commercializzazione.
- Qualora dall’applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi un
minore gettito, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, puo’ stabilire l’aumento delle aliquote stabilite
dal comma 1051 in misura tale da assicurare il conseguimento di
maggiori entrate in misura compensativa.
- Al fine di migliorare la qualita’ e l’organizzazione delle
corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma del
settore con una procedura di selezione ad evidenza pubblica per
individuare l’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b),
della legge 28 luglio 2016, n. 154.