Skip to main content
Comunicazioni ai Soci

Interpretazione autentica, retroattiva, legittimità, precisazioni e limiti in riferimento all’Art.1 comma 921 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 alla luce della Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 125/2018, pubblicata il 13/06/18

20/06/2018

L’interpretazione autentica fatta con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Art.1 comma 921 effettuata dal medesimo organo che ha posto in essere l’atto normativo precedente è un meccanismo normativo, non interpretativo, poiché impone norme ed è fonte del diritto.

 

Una legge d’interpretazione autentica non può essere innovativa: non è possibile mascherare da interpretazione autentica una legge nuova. All’inizio degli anni novanta (sent. 155/1990) la Corte Costituzionale annullò una legge volta ufficialmente a interpretare la legge sull’editoria ma sostanzialmente innovativa.

 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 21/12/2009 n° 8513

 

Affinché una norma interpretativa ed efficacia retroattiva possa considerarsi costituzionalmente legittima, è necessario che:

 

  • la stessa si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti un’opzione ermeneutica non desumibile dall’ ordinaria esegesi della stessa;

 

  • l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza dell’illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi.

L’intervento del legislatore, realizzato con la censurata norma interpretativa, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Art.1  comma 921, comporterà un mutamento delle “regole del gioco”, violerebbe ancora i limiti costituzionali dell’efficacia retroattiva delle leggi in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost., e violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato in modo consolidato dalla Corte di Strasburgo (CEDU).

 

Si osserva, al riguardo, come, sebbene il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) , l’introduzione da parte del legislatore di norme retroattive debba trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare beni costituzionalmente rilevanti, che assurgano a «motivi imperativi di interesse generale», e non debba violare i limiti generali dell’efficacia retroattiva delle leggi, come individuati dalla Corte Costituzionale Sentenze n. 78 del 2012 (Quaranta, Criscuolo) e n. 103 del 2013 (Gallo, Mattarella) cosi come quelle  dalla Corte Edu – CEDU, sez. 2, sentenza 7 giugno 2011 (Agrati e altri c/ Italia); CEDU, 9 dicembre 1994 (Raffineries Grecques Stran e Stradis Andreadis contro Grecia); CEDU, 29 marzo 2006 (Scordino contro Italia).

Coi commi 920 e 921 non è stata superata l’ambiguità legislativa dell’art. 1, comma 649 della Legge di Stabilità 2015 nonché la Determina di ADM – non trovava attuazione, perché manca decreto attuativo che specifici “in   misura   proporzionale   alla   sua partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro durata nell’anno 2015”, ovvero visto che il comma 649 era riferito agli apparecchi comma 6 del 110 TULPS installati al 31/12/14 essendo tali apparecchi di 2 tipologie ed avendo redditività diversa fra A.W.P. e VLT, ADM avrebbe dovuto emanare un nuovo provvedimento del Direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che sostituisse il precedente Prot. 4076/RU del 15/01/15.

 

Eugenio Bernardi

Vicepresidente Sapar e Consulente Tecnico – Legale

Condividi