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Comunicazioni ai Soci

VADEMECUM PER LA PROCEDURA DI SMALTIMENTO, CESSIONE O TRASFERIMENTO APPARECCHI DISMESSI DI CUI ALL’ART.110 COMMA 6 LETT.A DEL TULPS E DELLE RELATIVE SCHEDE DI GIOCO

By 20/06/2018Marzo 15th, 2019No Comments

 

A )COMUNICAZIONE UBICAZIONE APPARECCHI DISMESSI

1)Per gli apparecchi dismessi a partire dal 1° Maggio 2018 (anche non rientranti in quelli dismessi nell’ambito della procedura di riduzione parco macchine prevista dalla Legge di Stabilità 2016) sono necessari i seguenti adempimenti:

-A partire dal 21 Maggio 2018 e fino al 4 Giugno 2018 si deve inoltrare comunicazione della ubicazione di ogni singolo apparecchio e di ogni scheda per cui è iniziata la procedura di dismissione.

-Per le dismissioni successive al 4 Giugno 2018 la comunicazione dell’ubicazione dell’apparecchio deve avvenire entro 10 gg. dalla dismissione.

2)La comunicazione va inoltrata all’Ufficio Territoriale di Adm competente in base alla sede legale dell’azienda (o residenza in caso di ditta individuale) a mezzo di modulo disponibile tra breve sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’area dedicata agli operatori (l’accesso al modulo sarà possibile solo per chi sia regolarmente iscritto all’Elenco Ries).

3)La comunicazione va firmata con firma digitale dal legale rappresentante e caricata nel software presente nell’area riservata di cui al punto 2 per l’inoltro (per le aziende che non hanno sede legale in Italia l’Ufficio competente è quello Territoriale del Lazio, sede di Roma). Il sistema genera a questo punto una ricevuta che va conservata in quanto la data in essa riportata attesta l’inoltro.

4)In caso di cambio di ubicazione degli apparecchi successiva alla prima comunicazione va fatta nuova comunicazione con le stesse modalità di cui sopra.

5)In caso di omissione della comunicazione di cui al punto 1, di comunicazione non veritiera o di comunicazione fuori termine l’impresa verrà cancellata dall’Elenco Ries.

***

  1. B) CESSIONE O TRASFERIMENTO IN CONTO LAVORAZIONE APPARECCHI E/O SCHEDE DI GIOCO

1)Entro 6 mesi dalla data di dismissione si può, in alternativa alla procedura di cui al punto A), procedere a trasferire in conto lavorazione (al fine della rigenerazione che deve anch’essa avvenire entro 6 mesi) o vendere gli apparecchi e/o le schede ai produttori (anche in Italia) o ad operatori esteri (solo gli apparecchi senza schede). In particolare:

-nel caso in cui si proceda alla vendita dell’apparecchio e/o della scheda di gioco è necessario farsi dare fattura e Documento di Trasporto con elenco analitico di tutti gli apparecchi, dei loro codici   identificativi e delle schede trasferite relativi all’operazione.

-nel caso in cui si proceda al trasferimento dell’apparecchio e/o della scheda di gioco in conto lavorazione è necessario stilare il relativo Documento di Trasporto ed un regolare contratto tra le parti con elenco analitico di tutti gli apparecchi, dei loro codici  identificativi  e delle schede trasferite.

-nel caso in cui si proceda alla vendita del solo apparecchio all’estero (all’estero non si può vendere la scheda di gioco) sarà necessario compilare bolletta doganale completa del numero fornito dall’Adm (MRN assegnato nella fase di registrazione dei Documenti informatizzati per l’esportazione) oppure fattura di vendita per le esportazioni (PER ESPORTAZIONI FUORI UNIONE EUROPEA) o documento di trasporto da cui risulti che è avvenuta una vendita ad operatore estero residente nell’UE.

-nel caso di vendita ad operatore avente sede o residenza nella Repubblica di San Marino deve essere predisposto Documento di accompagnamento e fattura in quadruplice copia da parte del venditore che deve trasferirla all’acquirente il quale deve restituirgliene copia controfirmata o timbrata (apponendovi la Marca da bollo Sammarinese) che deve essere allegata al Documento di accompagnamento. Qualora la consegna di tale documento ritardi si può utilizzare una dichiarazione di avvenuta presa in carico dei beni interessati predisposta dall’acquirente.

Tutte le suddette documentazioni devono essere conservate per cinque anni.

-Ogni operazione suddetta va comunicata all’Ufficio territorialmente competente di Adm entro 10 gg a mezzo di modulo che sarà tra breve disponibile nell’area riservata di cui al punto A/2.

-Al momento in cui il proprietario degli apparecchi o delle schede trasferiti in conto lavorazione rientra nel possesso dei medesimi per la reimmessione nel mercato deve inoltrare all’Ufficio territorialmente competente di Adm apposita dichiarazione anch’essa a breve reperibile nell’area riservata di cui al punto A/2.

2)La violazione degli obblighi di comunicazione (anche in caso di comunicazioni non veritiere), dei termini per il trasferimento degli apparecchi e/o delle schede di gioco e per la rigenerazione dei medesimi nonchè per la conservazione della documentazione a questi relativa comporta la cancellazione dall’elenco Ries.

C)SMALTIMENTO E DISTRUZIONE APPARECCHI DISMESSI

1)Entro 6 mesi dalla data di dismissione è obbligatorio lo smaltimento degli apparecchi (le smart card dei quali vanno riconsegnate ad Adm) pena la cancellazione dall’elenco Ries.

2)Al fine dell’obbligo di cui al punto C/1 è necessario consegnare l’apparecchio e/o la scheda ad un’impresa iscritta nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

3)Almeno 10 gg. lavorativi prima della consegna di cui al punto C/2 si deve inoltrare, con le stesse modalità di cui al punto A/3, una dichiarazione all’Ufficio Adm relativo al luogo di ubicazione degli apparecchi e delle schede in cui si dichiari la data in cui gli apparecchi e le relative schede di gioco saranno consegnati alle suddette imprese. A tal fine sarà a breve reperibile sull’area dedicata di cui al punto A/2 un modulo “ad hoc”.

4)Qualora il luogo comunicato per la consegna degli apparecchi e/o delle schede di cui al punto C/2 sia situato in regione diversa da quella in cui si trovi la sede legale dell’impresa o la residenza del proprietario degli apparecchi (in caso di ditta individuale) sarà necessario inviare la comunicazione di cui al punto C/3 anche all’Ufficio Territoriale Adm territorialmente competente di questa regione.

5)Qualora gli apparecchi e/o le schede di gioco siano consegnati ad impresa non iscritta al Sistri al momento della consegna di cui al punto C/2 bisogna compilare il Formulario Identificazione Rifiuti che deve essere redatto in 4 copie (una bisogna farsela controfirmare o timbrare dall’impresa di trasporto che deve riconsegnarla al proprietario dei congegni, una resta all’impresa di trasporto che comunque ne deve riconsegnare al medesimo un’altra controfirmata per ricevuta dall’impianto destinatario). I formulari devono essere conservati per 5 anni. Comunque il Formulario è fornito dall’impresa cui si consegnano gli apparecchi.

-Se invece l’impresa cui viene consegnato l’apparecchio e/o la scheda è iscritta al Sistri (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) in base alla normativa vigente non è tenuta alla compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti ma solamente alla compilazione della scheda Sistri di cui deve essere trasmessa copia completa dei dati identificativi degli apparecchi e/o delle schede di gioco al proprietario degli apparecchi.

-Anche la Scheda Sistri (nel caso in cui sia utilizzata) deve essere conservata per cinque anni dal proprietario degli apparecchi.

6)Entro 10 gg. dalla consegna degli apparecchi e/o delle schede di gioco si deve inviare all’Ufficio Adm competente con le modalità di cui al punto A/3 un modulo contenente la dichiarazione di aver consegnato gli apparecchi e le schede. Anche a tal uopo a breve sarà disponibile nell’area dedicata agli operatori di cui al punto A/2 apposito modulo.

7)La violazione degli obblighi di comunicazione (anche in caso di comunicazioni non veritiere), dei termini per la consegna, per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi e/o delle schede di gioco, la violazione dell’obbligo di trasferimento degli apparecchi, di compilazione del Formulario Identificazione Rifiuti, di compilazione della scheda Sistri e di conservazione dei medesimi comportano la cancellazione dall’elenco Ries. Stessa sanzione è prevista nel caso in cui si consegnino gli apparecchi e/o le schede di gioco ad aziende non iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

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N.B.Le comunicazioni relative all’ubicazione degli apparecchi ed alle sue modifiche, ai dati identificativi degli apparecchi e /o delle schede di gioco, ai dati relativi all’iscrizione all’elenco Ries, così come quelle riguardanti la consegna degli apparecchi e/o delle schede di gioco alle imprese iscritte nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali o la avvenuta vendita dei medesimi o il loro avvenuto trasferimento in conto lavorazione sono rese in regime autocertificativo ed in caso di dichiarazioni false o mendaci determinano, oltre a quanto sopra descritto, le conseguenze penali di cui al Dpr 445/2000.

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