In Abruzzo, la Legge Regionale n. 40/2013 in materia di giochi è stata modificata ad opera della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.
Questo il testo della norma di maggiore interesse.
Art. 3 Norme in materia di esercizio del gioco lecito.
(In vigore dal 21 novembre 2013)
- L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
- L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
- L’autorizzazione ha una validità di sette anni ed è rinnovabile alla scadenza (2).
- Per le autorizzazioni esistenti il termine di sette anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).
4-bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 21 novembre 2013 (3).
- È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.
(2) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 , a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 , della stessa legge).
(3) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 , a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 , della stessa legge).