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Comunicazioni ai Soci

Abruzzo, legge regionale in materia di giochi modificata con L.R. 24 agosto 2018, n. 30

11/09/2018

 

 

In Abruzzo, la Legge Regionale n. 40/2013 in materia di giochi  è stata modificata ad opera della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

 

Questo il testo della norma di maggiore interesse.

 

Art. 3 Norme in materia di esercizio del gioco lecito.

(In vigore dal 21 novembre 2013)

  1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
  2. L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.
  3. L’autorizzazione ha una validità di sette anni ed è rinnovabile alla scadenza (2).
  4. Per le autorizzazioni esistenti il termine di sette anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

4-bis. Il termine di sette anni di cui al comma 3 si applica anche alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 21 novembre 2013 (3).

  1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.

 

(2) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 , a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 , della stessa legge).

(3) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 agosto 2018, n. 30 , a decorrere dal 25 agosto 2018 (ai sensi di quanto disposto dall’ art. 13, comma 1 , della stessa legge).

 

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