INCERTEZZE SUL TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLA RIVALSA DELL’IMPORTO DI EURO 100 PER IL RILASCIO DEI NOD
La richiesta di quello che viene definito “corrispettivo una tantum” fa la sua comparsa nel settore degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS nel 2011 (D.L. 6/7/11 nr. 98) in materia di NOE e un importo a tale titolo viene istituito nel 2019 anche per il rilascio dei NOD (D.L. 28/01/19 nr. 4).
Il dubbio legittimo che si pone è se l’esercizio della rivalsa del corrispettivo una tantum in capo al gestore sia assoggettabile o meno ad IVA o se lo stesso possa configurarsi come un rimborso sostenuto per l’apparecchio.
L’approccio alla questione non può prescindere dalla natura e dalla funzione che riveste, nell’ambito degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, l’obbligatorio nulla osta di distribuzione (NOD).
Dal combinato disposto dell’art. 38 commi 4 e 5 della legge 388/2000 e dell’art. 22,comma 1 della Legge 289/2002, si può agevolmente rilevare che il nulla osta di distribuzione (NOD), rilasciato su richiesta dei produttori/importatori dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha la funzione di garantire la conformità all’esemplare di modello già ritenuto conforme alle disposizioni di legge.
Affinchè i produttori possano procedere alla commercializzazione degli apparecchi devono richiedere la verifica tecnica dell’esemplare di modello all’Agenzia delle Dogane dei Monopoli e successivamente richiedere il rilascio dell’obbligatorio nulla osta di distribuzione (NOD) all’ufficio ADM territorialmente competente.
A fronte del rilascio del nulla osta di distribuzione (NOD), l’ADM richiede il pagamento del corrispondente una tantum relativo al medesimo.
Ci si chiede se questo corrispettivo una tantumdi cui all’art. 27 del D.L. n. 4/19 pagato dal produttore possa identificarsi come onere amministrativo corrisposto a fronte di un servizio amministrativo di natura pubblica, cioè quale somma corrisposta a fronte del rilascio di un documento avente valore certificatorio che solo l’Agenzia dei Monopoli può emettere.
Una volta ottenuto il prescritto NOD il produttore potrà consegnare al gestore, unitamente al nulla osta di distribuzione, gli apparecchi da intrattenimento .
Il gestore, a sua volta, munito del NOD chiede al concessionario il rilascio del nulla osta di messa in esercizio (NOE) per installare o far funzionare il gioco. Una volta attivato l’apparecchio di gioco e collegato alla rete telematica del concessionario di Stato, sarà prodotto un nuovo codice identificativo permanente che sostituisce quello originariamente rilasciato con il NOD dall’ADM.
La stretta connessione e complementarietà tra il NOD e il successivo rilascio del nulla osta di messa in esercizio (NOE), non modifica, ma anzi rafforza il valore certificativo del NOD.
Nella fattispecie, il pagamento del tributo da parte del responsabile d’imposta (produttore) estingue il debito nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; d’altra parte, il suddetto pagamento dà luogo al diritto di rimborso delle somme corrisposte in virtù dei rapporti negoziali tra il produttore ed il proprietario degli apparecchi AWP.
L’esercizio della rivalsa del corrispettivo una tantum ad opera del produttore (o distributore) è da ritenersi, alla luce delle sopra esposte considerazioni, come traslazione sul gestore di un onere amministrativo finalizzato al rilascio del NOD richiesto dal produttore.
La traslazione del “corrispettivo una tantum” da parte del produttore al gestore non sembra assumere la natura di corrispettivo a fronte di obbligazioni specifiche di fare, non fare o permettere assunte contrattualmente dal produttore, atteso la obbligatorietà del NOD; sembra piuttosto che tale somma costituisca un onere amministrativo sostenuto per l’obbligatoria omologazione dell’apparecchio AWP e di conseguenza il relativo riaddebito al gestore, in base alle previsioni contrattuali, non costituirebbe un’operazione rientrante nel campo di applicazione dell’iva, trattandosi di onere avente natura di anticipazione riaddebitata in quanto mera partita di giro, difettando del presupposto oggettivo di cui al D.P.R. n. 633/72, non avendo quindi natura di somme dovute a titolo di corrispettivo.
Sotto altro profilo, il suddetto riaddebito sarebbe comunque escluso da IVA qualora si ritenesse che configuri una mera cessione di denaro, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
In considerazione dell’importanza della questione e dell’incertezza del trattamento fiscale della fattispecie l’Associazione è in procinto di formulare una richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate dalla quale si auspica un sollecito riscontro in merito.