INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI
Corrispettivi telematici 2019 – Obbligo
L’art. 17 del D.L. n. 119 del 2018, modificando l’art. 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, ha stabilito l’introduzione di un regime obbligatorio per la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che svolgono attività al minuto ed assimilati.
Il nuovo obbligo si applica:
dal 1° luglio 2019per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 Euro;
dal 1° gennaio 2020per tutti i soggetti a prescindere dal volume d’affari.
L’Agenzia ha chiarito che l’eventuale superamento del limite di 400.000 Euro di volume d’affari deve essere verificato sulla base del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto.
Inoltre, il volume d’affari cui fare riferimento ai fini dell’applicazione del nuovo obbligo è quello del 2018 e i soggetti che hanno avviato un’attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019
Corrispettivi telematici 2019 – Esoneri
Il MEF ha predisposto il DM 10 maggio 2019 con il quale vengono individuate dettagliatamente le operazioni, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In particolare l’art. 1 stabilisce, tra l’altro, che le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996, sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi telematici.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti esclusi dal nuovo obbligo, coloro che effettuano:
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da intrattenimento divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al DLgs. 23 dicembre 1998 n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate.
Resta tuttavia in vigore l’obbligo dell’annotazione sul registro dei corrispettivi, così come previsto dalla disciplina vigente.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, l’ufficio fiscale è a disposizione degli associati Sapar il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.