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Comunicazioni ai Soci

Comunicato Ries e Registro Unico

By 28/12/2019No Comments

OBBLIGHI RELATIVI ALL’ELENCO RIES ED AL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DI GIOCO
Si ricorda che entro il 20 Gennaio 2020 è obbligatorio rinnovare l’iscrizione all’elenco Ries di cui all’art.1 comma 82 della Legge 220/2010.


L’obbligo riguarda sia i gestori che esercenti per gli apparecchi comma 6 e l’importo da versare è pari ad Euro 150 (Modello F24 Cod. Tributo 5216), stesso importo deve essere versato dai produttori dei medesimi apparecchi.
I soggetti che non procederanno al rinnovo saranno cancellati dal suddetto elenco e non potranno continuare l’attività fino a nuova iscrizione.

Sarà possibile effettuare le nuove iscrizioni per l’anno 2020 in qualsiasi periodo dell’anno sempre versando l’importo di Euro 150.
Sia al momento dell’iscrizione che del rinnovo è necessario essere in possesso della quietanza di pagamento nonchè riportare tutti i dati dell’operazione di pagamento nell’apposita sezione dell’area riservata.
Si ricorda altresì che l’istituendo Registro Unico degli Operatori di gioco, che sostituirà a tutti gli effetti il Ries, ancora non è operativo in quanto è necessaria a tal fine l’emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Solo una volta operativo il suddetto Registro Unico e nei tempi e modalità da esso indicati diverranno obbligatorie le nuove tariffe che saranno le seguenti per produttori,gestori ed esercenti:
Produttori apparecchi comma 6: 2.500 Euro l’anno.
Produttori apparecchi comma 7: 2.500 Euro l’anno.
Gestori di apparecchi comma 6: 500 Euro l’anno
Gestori di apparecchi comma 7: 500 Euro l’anno
Esercenti di apparecchi comma 6: 200 Euro l’anno
Esercenti dei soli apparecchi comma 7-c bis: 200 Euro l’anno

Qualora un soggetto appartenga a più categorie verserà una sola quota corrispondente alla somma più alta tra quelle previste per le categorie in cui opera.
Sempre una volta operativo il Registro Unico in caso di omesso versamento della quota di iscrizione sarà possibile la regolarizzazione della posizione, prima che la violazione sia accertata, versando un importo pari alla quota da versare maggiorato del 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

L’esercizio di qualunque attività funzionale alla raccolta in assenza di iscrizione al Registro Unico comporterà l’applicazione della sanzione di Euro 10.000 e l’impossibilità di iscriversi per i successivi 5 anni.
La Segreteria rimane a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti.

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