
Si comunica che in data 4 Marzo 2020 è entrata in vigore la Legge Regionale della Campania nr. 2/2020 recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”
La legge indica le competenze della Regione che disciplina e monitora le attività per il gioco attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze da luoghi sensibili.
Distanziometro a 250 metri. Vietata la nuova apertura di attività di gioco (sale, corner, esercizi pubblici che installano apparecchi) ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 250 metri misurata dall’ingresso principale degli edifici; per le attività già esistenti, le disposizioni regolanti le distanze non sono applicabili, a condizione che detti esercizi siano dotati o che si dotino entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge, di una serie di requisiti e presidi finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo, come ad esempio l’accesso selettivo all’offerta di gioco, la videosorveglianza, la partecipazione dei titolari delle attività ai corsi di formazione previsti dalla legge).
Le distanze minime dai luoghi sensibili si applicano, dopo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, alle attività esistenti anche nel caso in cui l’ingresso delle stesse sia situato a meno di 250 metri dal luogo sensibile se entrambi i luoghi sono situati sulla facciata dello stesso edificio.
Su ogni apparecchio deve essere indicata la data di collegamento della rete telematica.
I luoghi sensibili. Vengono considerati luoghi sensibili gli istituti scolastici (comprese scuole dell’infanzia e nidi), le strutture sanitarie e ospedaliere, le strutture residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale, i luoghi di culto.
Gli orari. Per quanto riguarda gli orari di esercizio delle slot, i Comuni dovranno introdurre una differente disciplina per gli esercizi pubblici e le sale. Gli esercizi pubblici come bar, tabacchi, ecc. dovranno osservare una sospensione di complessive 12 ore giornaliere, di cui 10 consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico (23-9), e le restanti 2 nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30. Per le sale invece è prevista una sospensione di 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10. Tali orari non si applicano agli apparecchi senza vincita in denaro. Nel caso in cui i Comuni non adottino misure di adeguamento alle suddette fasce orarie entro 90 gg dall’entrata in vigore le medesime si intenderanno obbligatorie.
Nuove aperture. Il testo specifica che “non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività, così come non costituiscono nuova installazione la sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà in corso di validità del contratto.
Il trasferimento di sede è invece sottoposto alla disciplina delle distanze.
La normativa sulle distanze non si applica agli esercizi che esercitino attività di distribuzione e vendita di generi di monopolio a patto che sia garantito il controllo visivo degli apparecchi o la presenza di personale adeguatamente formato e comunque purchè gli apparecchi non siano installati in aree materialmente o visivamente separate.
Corsi di formazione la Giunta Regionale emetterà una Delibera relativa all’obbligo formativo.
Sanzioni da 1.000 a 5.000 Euro per ogni apparecchio da gioco e blocco telematico del medesimo nel caso di installazione degli apparecchi in assenza di soluzioni tecniche volte ad evitare l’accesso dei minori al gioco e ad avvertire il giocatore dei rischi di dipendenza dal Dga.
Da 200 a 1.200 Euro per omessa esposizione materiale informativo sul Dga (fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale che restano sempre valide).
Da 5.000 a 15.000 Euro con sequestro dell’apparecchio per la nuova apertura di negozi scommesse, sale dedicate, corner o sale bingo in violazione delle distanze (l’obbligo di rispetto delle distanze per questa tipologia di esercizi è previsto dall’entrata in vigore della legge, 4 Marzo 2020).
Da Euro 250 ad 1500 per uso abusivo del logo regionale “No gambling Campania” i cui contenuti grafici dovranno comunque essere prima predisposti dalla Giunta Regionale.
Da Euro 1.000 a 3.000 per inadempienza all’obbligo formativo (dovrà prima essere approvata delibera attuativa da parte della Giunta Regionale).
Per quanto concerne l’installazione di singoli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del Tulps in esercizi generalisti (Es:Bar) i Comuni dovranno adeguarsi alle disposizioni regionali sulle distanze entro 90 gg dall’entrata in vigore, in mancanza l’obbligo di rispetto della distanza minima prevista sarà efficace anche per questa tipologia di esercizi.
In considerazione di quanto riportato nell’art.1 della Legge l’obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili deve considerarsi applicabile esclusivamente agli apparecchi con vincita in denaro, ai locali dotati di licenza ex art.86 o 88 Tulps che installino apparecchi con vincita in denaro, ai corner, alle sale scommesse ed alle sale bingo.