DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE:
LA PROCEDURA TELEMATICA SUL SITO ADM
Si comunica che sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile la procedura
telematica per proporre istanze di definizione agevolata delle cause tributarie nelle quali la
controparte sia Adm attualmente pendenti innanzi le Corti di Giustizia Tributaria o alla Corte
di Cassazione alla data del 1°Gennaio 2023.
La procedura si riferisce a tributi relativamente ai quali l’ente impositore è Adm, quindi ad
esempio l’Isi, il Preu, l’Imposta Unica delle Scommesse etc.
La domanda va presentata ad Adm con il modulo allegato al presente comunicato entro il 30
Giugno 2023 ed entro la medesima data devono essere pagati gli importi dovuti.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un
massimo di venti rate entro le seguenti scadenze: 30 Giugno 2023, 30 Settembre, 20 Dicembre
e 31 Marzo di ciascun anno. In questo caso la definizione del procedimento si considera
avvenuta col pagamento della prima rata del 30 Giugno 2023.
Va presentata una singola richiesta autonoma di definizione agevolata per ogni causa, la
richiesta è esenta da bollo.
La richiesta di definizione agevolata non sospende automaticamente la causa ma può essere
fatta istanza al giudice tributario innanzi al quale la causa è pendente, in questo caso la causa
viene automaticamente sospesa fino al 10 Luglio 2023, data entro la quale va depositata copia
della domanda di definizione e documentazione del versamento degli importi dovuti o della
prima rata.
In caso di presentazione della domanda di definizione agevolata i termini per le impugnazioni
sono sospesi per 9 mesi.
Il diniego della definizione agevolata può essere notificato entro il 31 Luglio 2024 ed è
impugnabile.
Non è ammessa la compensazione con altri crediti erariali.
LA PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Occorre accedere con Spid, Firma digitale o Cns all’Area riservata del portale Adm e poi seguire
il seguente percorso: Servizi Digitali-Interattivi-Def.Agevolata delle Controversie tributarie
2023-Accedi-Nuova domanda.
Per i pagamenti è necessario utilizzare il sistema OPERA seguendo il seguente percorso:Servizi
Digitali-Interattivi-Sistema Opera-Monopoli-Amministrazione-Def.Agevolata 2023
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI IMPORTI DOVUTI
- Cause pendenti in primo grado: la controversia si estingue pagando il 90% del valore della
controversia (nel valore della controversia non si considerano sanzioni ed interessi).Nel caso
di ultima sentenza sfavorevole ad Adm in primo grado si può estinguere la controversia
pagando il 40% del valore della causa, nel caso di ultima sentenza sfavorevole ad Adm in
secondo grado si può estinguere la controversia pagando il 15% del valore della causa). - Cause pendenti in Cassazione: si paga il 5% del valore della controversia (nel valore della
controversia non si considerano sanzioni ed interessi). - In caso di causa persa dal contribuente in primo e secondo grado o nel caso in cui il
contribuente abbia notificato il ricorso e non si sia ancora costituito: si estingue la controversia
il tributo per intero senza sanzioni ed interessi. - Nel caso di causa relativa alle sole sanzioni non collegate al tributo: si estingue la controversia
pagando il 15% delle sanzioni in caso di ultima pronuncia sfavorevole ad Adm in primo grado,
pagando il 40% negli altri casi. - In caso di accoglimento parziale del ricorso: la controversia si estingue con il pagamento
dell’importo del tributo per intero (al netto di sanzioni ed interessi) per la parte di atto
confermata dalla sentenza, con il pagamento del 40% in caso di soccombenza parziale in
primo grado e del 15% in caso di soccombenza parziale in secondo grado per la parte di atto
annullata.
N.B.per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto di sanzioni ed
interessi.
Si allega anche circolare esplicativa della procedura telematica per la presentazione delle
domande.