Apparecchi senza vincita in denaro
A seguito della Determina del 5 Luglio 2022 sono stati soppressi gli obblighi di autocertificazione e di verifica tecnica di conformità (omologa) per la maggior parte degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 C bis e 7 C ter del Tulps.
Di seguito uno schema esplicativo sugli adempimenti per ogni tipologia di apparecchio.
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Schede tecniche predisposte al fine di agevolare gli associati relativamente alle autocertificazioni per la riforma degli apparecchi senza vincita in denaro.
FAQ Autocertificazione
Di seguito delle Faq operative sulla compilazione delle autocertificazioni e in generale sulla nuova normativa prevista per gli apparecchi senza vincita in denaro anche a seguito della Determina del 5 Luglio 2022.
Quali sono gli apparecchi art.110 comma 7 c bis ?
Gli apparecchi 7 CBIS sono i meccanici o elettromeccanici con gettoniera (o attivabili con strumenti elettronici di pagamento) e quelli che, sempre con gettoniera, possono emettere tickets (ticket redemptions etc.). Tra questi apparecchi quelli ricompresi nell’elenco AMEE (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata apparecchi senza vincita in denaro) non andranno omologati e per essi non andrà richiesto nulla osta (né apposto sull’apparecchio) né sarà necessario avere il registro delle manutenzioni e la scheda esplicativa.
Quali sono gli apparecchi art.110 comma 7 c ter ?
Gli apparecchi 7 CTER sono i meccanici o elettromeccanici senza gettoniera (biliardi senza gettoniera, carambole senza gettoniera etc.). Tra questi apparecchi quelli ricompresi nell’elenco AMEE (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata apparecchi senza vincita in denaro) non andranno omologati e per essi non andrà richiesto nulla osta (né apposto sull’apparecchio) né sarà necessario avere il registro delle manutenzioni e la scheda esplicativa.
Gli apparecchi funzionanti a gettone possono essere installati negli esercizi generalisti?
Gli apparecchi ricompresi nell’elenco AMEE (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata apparecchi senza vincita in denaro) possono essere installati negli esercizi generalisti anche se funzionanti a gettone.
Gli apparecchi ante 2003 possono essere installati negli esercizi generalisti?
Gli apparecchi 7 A e 7 C installati prima del 1/1/2003 possono essere installati negli esercizi generalisti solo se funzionanti a moneta.
Se non ho l’autocertificazione per uno o più apparecchi ante 2003 o meccanici/elettromeccanici non ricompresi nell’elenco Amee posso successivamente installarli a seguito di omologa?
Si ma l’omologa dovrà essere effettuata entro i termini previsti e fino ad omologa non potranno essere installati in nessuna tipologia di esercizio. Di seguito i termini per le omologhe:
- 31/12/2023 per gli apparecchi ante 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021.
- 31/12/2023 per gli apparecchi con emissione di tickets (Redemptions) già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021.
- 31/12/2024 per gli apparecchi meccanici/elettromeccanici senza emissione di tickets in attività dotate di licenza ex art.69 Tulps per lo spettacolo viaggiante
Gli apparecchi 7C post 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021 dovranno essere autocertificati?
Per gli apparecchi 7 C post 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021, bisognava richiedere un nuovo nulla osta entro il 31 Luglio 2022. Se gli apparecchi sono posizionati in magazzino il nulla osta può essere richiesto al momento dell’installazione in esercizio. Entro il 31 Gennaio 2023 andava comunque richiesto e ritirato l’attestato di detenzione per gli apparecchi posizionati in magazzino per cui era stato comunque richiesto e mai ritirato il nulla osta.
Gli apparecchi con emissione di tickets possono essere installati negli esercizi generalisti?
–Gli apparecchi con emissione di tickets possono essere installati solo nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante con licenza art.69 Tulps.
Gli apparecchi installati negli oratori sono sottoposti all’obbligo di autocertificazione e successiva omologa?
No questi apparecchi non sono sottoposti all’obbligo di autocertificazione e successiva omologa a meno che non funzionino con introduzione di denaro. Stanti tali condizioni sono altresì esentati dal versamento dell’Isi.
Posso vendere ad un altro gestore un apparecchio comma 7 A o 7 C ante 2003 per cui non ho ancora richiesto il nulla osta di messa in esercizio ma ho solo l’attestato di detenzione?
Sì. Tramite la funzionalità cambio di titolarità presente sull’area riservata del Portale Adm.
Posso vendere ad un gestore una Redemptions o una ruspa non autocertificati dopo il 31 Luglio 2022?
No.
Posso vendere a un privato un apparecchio 7A o 7 C post 2003 per il quale non ho richiesto il nulla osta di messa in esercizio sostitutivo?
Sì. Se non dotato del Noe sostitutivo però l’apparecchio non può essere installato in esercizio.
Gli imponibili forfettari degli apparecchi senza vincita in denaro sono sempre gli stessi?
Per il momento sì. Potrebbe essere pubblicato in futuro un Decreto del Mef che li ridetermina.
Quali sono le modalità di versamento dell’Isi per gli apparecchi 7 C bis e 7 C ter ricompresi nell’Elenco Amee?
Tali apparecchi sono ricompresi nell’elenco Amee quindi sono privi di nulla osta, per essi quindi l’Isi viene versata utilizzando l’Allegato A di cui alla Circolare Adm del 6 Febbraio 2023 entro il 16 Marzo per l’intero anno per gli apparecchi non disinstallati entro il 31/12 dell’anno precedente o installati prima del 1°Marzo. Per quelli installati successivamente al 1° Marzo entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua per quelli installati successivamente.
Quali sono le modalità di versamento dell’Isi per gli apparecchi 7 C bis e 7 C ter non ricompresi nell’Elenco Amee?
L’Isi si versa Entro il 16 Marzo per l’intero anno per gli apparecchi non disinstallati entro il 31/12 dell’anno precedente o installati prima del 1°Marzo o entro il 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua per quelli installati successivamente.
Per sospendere l’Imposta oltre alla restituzione del nulla osta entro il 31/12 dell’anno precedente occorre effettuare la procedura di sospensione del nulla osta di messa in esercizio (“Richiesta per la sospensione del nulla osta di messa in esercizio”). Tale procedura deve essere effettuata anche ogni qual volta si vorrà spostare l’apparecchio in magazzino. Allorquando si vorrà reinstallare l’apparecchio in esercizio occorrerà richiedere il nulla osta attraverso la funzionalità “Richiesta restituzione nulla osta di messa in esercizio”.
Quando sposto l’apparecchio da esercizio a magazzino e viceversa devo registrare lo spostamento sul portale Adm?
Sì, per gli apparecchi non ricompresi nell’elenco Amee attraverso la funzionalità “Dichiarazione di cambio di ubicazione per apparecchi in possesso di titolo autorizzatorio valido”).
Le ruspe che emettono gettoni sono conformi alla nuova normativa?
No. Per la nuova normativa (e in base all’interpretazione che di essa dà Adm) le ruspe possono emettere solo tickets (o oggetti se rientranti nell’art.110 comma 7 A ma con i limiti di attivazione partita previsti per questa tipologia di apparecchi, cioè introduzione di massimo 1 euro e funzionamento solo a moneta).
I monitor interattivi sono conformi alla normativa?
-I monitor interattivi sono ammessi su tutte le tipologie di apparecchi tranne che sui comma 7A (Gru). Su questi ultimi apparecchi sono comunque ammessi monitor che abbiano la funzione di illustrare le regole del gioco o per esempio indicare il tempo rimanente alla fine della partita o la disposizione dei premi presenti all’interno degli apparecchi.
Per gli apparecchi comma 7A post 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021 è prevista un’omologa?
-No, questi apparecchi non sono sottoposti a nuova omologa ma solo a richiesta di nulla osta sostitutivo (che può farsi anche allorquando si vorrà installare in esercizio l’apparecchio). Qualora per tali apparecchi il nulla osta sostitutivo fosse stato richiesto e non ritirato il titolo autorizzatorio (o l’attestato di detenzione in caso di apparecchio in magazzino) andava ritirato entro il 31 Gennaio 2023. Le richieste di nulla osta sostitutivo possono essere effettuate sull’area riservata del Portale Adm tramite la funzionalità “Richiesta nulla osta di messa in esercizio sostitutivo per apparecchi in possesso del solo nulla osta di distribuzione”.
E’ necessario chiedere e ritirare il Rfid anche per gli apparecchi che già lo hanno?
No. Il Rfid deve essere richiesto solo per gli apparecchi che non lo hanno e comunque non per gli apparecchi ricompresi nell’elenco AMEE. Negli altri casi dovrà essere richiesto solo se guasto o smarrito attraverso la funzionalità “Richiesta sostituzione Rfid”.
I nulla osta vengono inviati presso la sede dell’azienda o vanno ritirati presso l’Ufficio Territoriale di Adm competente?
Vanno ritirati presso l’Ufficio territoriale competente.
I nulla osta degli apparecchi comma 7 per cui ho chiesto il nulla osta sostitutivo andavano restitutiti ad Adm?
Non è obbligatorio restituirli. I vecchi nulla osta sono decaduti automaticamente il 1°Agosto 2022 per gli apparecchi comma 7 ante 2003 ed il 1°Luglio 2022 per gli apparecchi post 2003.
I nulla osta degli apparecchi ricompresi nell’elenco Amee andavano restitutiti ad Adm?
Non è obbligatorio restituirli. I vecchi nulla osta sono decaduti automaticamente il 1°Agosto 2022.
Se un apparecchio comma 7 A o 7 C ante 2003 è installato in una attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps entro quando deve essere autocertificato?
Entro il 30 Giugno 2023.
Entro il 31/12/2024 questi apparecchi dovranno essere omologati.
Se un apparecchio comma 7 A o 7 C post 2003 è installato in una attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps entro quando bisogna richiedere il nulla osta sostitutivo?
Entro il 30 Giugno 2023. Se l’apparecchio è posizionato in magazzino la richiesta si può fare anche successivamente, allorquando si vorrà installare l’apparecchio. Per questi apparecchi non è necessaria l’omologa poiché sono già dotati di nulla osta di distribuzione.
Se un apparecchio compreso nell’elenco AMEE è installato in attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps deve essere autocertificato?
No. Per questi apparecchi non è più prevista autocertificazione né omologa.
Se un apparecchio tipo “Redemption” è installato in attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps deve essere autocertificato?
Sì, se installati alla data del 1°Luglio 2022 devono essere autocertificati entro il 30 Giugno 2023. Tali apparecchi devono essere omologati entro il 31/12/2024.
Se un simulatore di guida collegato in rete con inibizione alla navigazione libera e dotato di scheda di gioco è privo di nulla osta ed è installato in una c.d. “Sala Lan” deve essere autocertificato ed omologato? Entro quando?
Se installato al 1°Luglio 2022 deve essere autocertificato entro il 30 Giugno 2023 ed omologato entro il 31/12/2024.
Se un simulatore di guida collegato in rete e dotato di gioco con collegamento da remoto e inibizione alla navigazione libera è privo di nulla osta ed è installato in una c.d. “Sala Lan” deve essere autocertificato? Entro quando?
Deve essere autocertificato entro il 30 Giugno 2023 ma la sala Lan deve essere dotata di licenza ex art.69 Tulps (Padiglioni e sale intrattenimento) o comunque di istanza in tal senso presentata entro il 1/7/2022.
Se installo un apparecchio meccanico o elettromeccanico compreso nell’elenco AMEE in un circolo sportivo dilettantistico o in un’associazione sportiva dilettantistica facente parte di Federazione riconosciuta dal Coni devo fare l’autocertificazione?
No. Qualora l’apparecchio non sia stato certificato ai fini sportivi però pagherà l’Isi. Può essere certificato per l’utilizzo a fini sportivi un numero di apparecchi pari al 15% del numero dei tesserati del singolo circolo o associazione sportiva.
Se installo un apparecchio meccanico o elettromeccanico NON compreso nell’elenco AMEE in un circolo sportivo dilettantistico o in un’associazione sportiva dilettantistica facente parte di Federazione riconosciuta dal Coni devo fare l’autocertificazione?
Sì, andava autocertificato entro il 31 Luglio 2022 a meno che non sia stato certificato per l’utilizzo a fini sportivi. Può essere certificato per l’utilizzo a fini sportivi un numero di apparecchi pari al 15% del numero dei tesserati del singolo circolo o associazione sportiva. Qualora l’apparecchio sia certificato per l’utilizzo a fini sportivi non pagherà l’Isi.
Ai fini della presentazione delle richieste di autocertificazione relative agli apparecchi senza vincita in denaro, al link allegato è possibile avere accesso a dei video tutorial esplicativi realizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli Stati Generali dell’Amusement.
Tabella limiti numerici nuovo contingentamento apparecchi senza vincita in denaro (Valida dal 1°Marzo 2022)
I parametri si riferiscono anche agli attuali apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM).
Sarà possibile l’installazione di tutte le tipologie di apparecchi senza vincita in denaro anche all’esterno dei locali purchè entro spazi delimitati e controllabili dai titolari.