Apparecchi senza vincita in denaro
A seguito della Determina del 5 Luglio 2022 sono stati soppressi gli obblighi di autocertificazione e di verifica tecnica di conformità (omologa) per la maggior parte degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 C bis e 7 C ter del Tulps.
Di seguito uno schema esplicativo sugli adempimenti per ogni tipologia di apparecchio.
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Schede tecniche predisposte al fine di agevolare gli associati relativamente alle autocertificazioni per la riforma degli apparecchi senza vincita in denaro.
Compilazione delle autocertificazioni e in generale sulla nuova normativa prevista per gli apparecchi senza vincita in denaro.
FAQ Autocertificazione
Entro quando bisogna fare le autocertificazioni?
Entro il 31 Luglio 2022 per gli apparecchi ante 2003, Redemptions, ruspe ed apparecchi non ricompresi nell’elenco AMEE di cui alla Determina Adm del 5 Luglio 2022 (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata Adm) già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021.
Per gli apparecchi 7A post 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021, qualora tali apparecchi siano posizionati in magazzino, la richiesta di nuovo nulla osta può essere fatta anche dopo il 30 Giugno 2022 allorquando si vorrà installarli.
Quali sono gli apparecchi art.110 comma 7 c bis?
Gli apparecchi 7 CBIS sono i meccanici o elettromeccanici con gettoniera (o attivabili con strumenti elettronici di pagamento) e quelli che, sempre con gettoniera, possono emettere tickets (ticket redemptions etc.). Tra questi apparecchi quelli ricompresi nell’elenco AMEE (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata apparecchi senza vincita in denaro) non andranno omologati e per essi non andrà richiesto nulla osta né sarà necessario avere il registro delle manutenzioni e la scheda esplicativa.
Quali sono gli apparecchi art.110 comma 7 c ter?
Gli apparecchi 7 CTER sono i meccanici o elettromeccanici senza gettoniera (biliardi senza gettoniera, carambole senza gettoniera etc.). Tra questi apparecchi quelli ricompresi nell’elenco AMEE (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata apparecchi senza vincita in denaro) non andranno omologati e per essi non andrà richiesto nulla osta né sarà necessario avere il registro delle manutenzioni e la scheda esplicativa.
Gli imponibili forfettari degli apparecchi senza vincita in denaro sono sempre gli stessi?
Per il momento sì. Potrebbe essere pubblicato in futuro un Decreto del Mef che li ridetermina.
Gli apparecchi funzionanti a gettone possono essere installati negli esercizi generalisti?
Gli apparecchi ricompresi nell’elenco AMEE (Vedi Vademecum adempimenti post Determina 5 Luglio 2022 pubblicato nell’area riservata apparecchi senza vincita in denaro) possono essere installati negli esercizi generalisti anche se funzionanti a gettone. I restanti apparecchi, se funzionanti a gettone, possono essere installati solo nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante con licenza art.69 Tulps.
Il modulo di autocertificazione mi chiede di indicare il numero di postazioni anche per apparecchi come calciobalilla o flipper, questo li rende “apparecchi multipostazione” anche ai fini della successiva omologa?
No. l’indicazione del numero di postazioni non rende l’apparecchio “multipostazione”, gli apparecchi multipostazione in base alle Regole tecniche sono solo quelli che sono costituiti da un insieme di apparecchi ciascuno dei quali dotati delle caratteristiche previste dalla normativa.
Gli apparecchi 7 A e 7 C “Ante 2003” possono essere installati negli esercizi generalisti?
A seguito della Determinazione Direttoriale del 29 Dicembre 2022 possono essere installati negli esercizi generalisti.
Se non faccio l’autocertificazione per uno o più apparecchi posso successivamente installarli a seguito di omologa?
Si ma l’omologa dovrà essere effettuata entro i termini previsti e fino ad omologa non potranno essere installati in nessuna tipologia di esercizio. Di seguito i termini per le omologhe:
-31/12/2023 (31/12/2024 se installati in attività di spettacolo viaggiante) per gli apparecchi ante 2003 e per le ruspe già installate almeno una volta al 1°Giugno 2021.
-31/12/2022 (31/12/2023 se installate in attività di spettacolo viaggiante) per gli apparecchi con emissione di tickets già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021.
Gli apparecchi 7C post 2003 (videogiochi) già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021 dovranno essere autocertificati?
Per gli apparecchi 7 C post 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021, bisognava richiedere un nuovo nulla osta entro il 30 Giugno 2022. Qualora tali apparecchi alla data del 30 Giugno fossero posizionati in magazzino si potrà comunque richiedere il nuovo nulla osta anche successivamente a tale data. allorquando si vorrà installarli.
Gli apparecchi con emissione di tickets possono essere installati negli esercizi generalisti?
Gli apparecchi con emissione di tickets possono essere installati solo nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante con licenza art.69 Tulps.
Gli apparecchi installati negli oratori sono sottoposti all’obbligo di autocertificazione e successiva omologa?
No questi apparecchi non sono sottoposti all’obbligo di autocertificazione e successiva omologa a meno che non funzionino a moneta o gettone.
Per gli apparecchi comma 7 A o 7 C se ho restituito il nulla osta di messa in esercizio entro il 31/12 sospendendo così l’Isi possono dichiarare nell’autocertificazione (o nella richiesta di nulla osta) che l’apparecchio è in magazzino?
Sì. Si può dichiarare che l’apparecchio è in magazzino.
Posso vendere ad un altro gestore un apparecchio comma 7 A o 7 C ante 2003 per cui non ho ancora richiesto il nulla osta di messa in esercizio?
Sì. Ma l’acquirente dovrà poi autocertificare l’apparecchio entro il 31 Luglio 2022.
Posso vendere ad un gestore una Redemptions o una ruspa non autocertificati dopo il 31 Luglio 2022?
Sì ma dal 1°Agosto, non essendo ricompresi nell’elenco AMEE, non potranno essere installati nei pubblici esercizi.
Posso vendere a un privato un apparecchio 7A o 7 C post 2003 per il quale non ho richiesto il nulla osta di messa in esercizio sostitutivo?
Sì. Se non dotato del Noe sostitutivo però l’apparecchio dal 1°Luglio 2022 non può essere installato nei pubblici esercizi. Se l’apparecchio è in magazzino l’acquirente potrà richiedere il nulla osta sostitutivo anche dopo il 30 Giugno allorquando vorrà installare l’apparecchio.
Le ruspe che emettono gettoni sono conformi alla nuova normativa?
No. Per la nuova normativa le ruspe possono emettere solo tickets (o oggetti se rientranti nell’art.110 comma 7 A ma con i limiti di attivazione partita previsti per questa tipologia di apparecchi, cioè introduzione di massimo 1 euro e funzionamento solo a moneta).
I monitor interattivi sono conformi alla normativa?
I monitor interattivi sono ammessi su tutte le tipologie di apparecchi tranne che sui comma 7A (Gru). Su questi ultimi apparecchi sono comunque ammessi monitor che abbiano la funzione di illustrare le regole del gioco o per esempio indicare il tempo rimanente alla fine della partita o la disposizione dei premi presenti all’interno degli apparecchi.
Se il produttore di un apparecchio non esiste più o è fallito l’omologa può farla il gestore?
Si’ per gli apparecchi ante 2003 e per i meccanici o elettromeccanici non compresi nell’elenco AMEE già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021 può farla il gestore.
Per gli apparecchi comma 7A post 2003 già installati almeno una volta al 1°Giugno 2021 è prevista un’omologa?
No, questi apparecchi non sono sottoposti a nuova omologa ma solo a richiesta di nuovo nulla osta che andava presentata entro il 30/6/2022. Qualora tali apparecchi alla data del 30 Giugno fossero posizionati in magazzino la richiesta di nuovo nulla osta può essere fatta anche dopo tale data ,quando si vorrà installare l’apparecchio in esercizio.
E’ necessario chiedere il Rfid anche per gli apparecchi che già lo hanno?
No. Il Rfid deve essere richiesto solo per gli apparecchi che non lo hanno e comunque non per gli apparecchi ricompresi nell’elenco AMEE. Negli altri casi dovrà essere richiesto solo se guasto o smarrito.
I nulla osta vengono inviati presso la sede dell’azienda o vanno ritirati presso l’Ufficio Territoriale di Adm competente?
Vanno ritirati presso l’Ufficio territoriale competente.
I nulla osta degli apparecchi comma 7 per cui chiedo il nulla osta sostitutivo vanno restitutiti ad Adm?
No. I vecchi nulla osta decadono automaticamente il 1°Agosto 2022 per gli apparecchi comma 7 ante 2003 ed il 1°Luglio 2022 per i comma 7 post 2003.
Se ho inviato la richiesta di nuovo nulla osta entro i termini previsti ma il nulla osta non mi è ancora arrivato posso tenere installato ugualmente l’apparecchio?
Gli apparecchi per i quali entro i termini è stata fatta la richiesta di nulla osta potranno restare installati in esercizio solo con l’apposizione di attestato di pagamento del nulla osta. L’attestato di pagamento è scaricabile dall’applicativo attraverso il pulsante “azioni”. Sarà comunque necessario, non appena dalla schermata riassuntiva delle pratiche risulti la disponibilità del nulla osta, ritirare con immediatezza il medesimo presso l’Ufficio Territoriale competente per territorio ed apporlo sull’apparecchio.
Se un apparecchio comma 7 A o 7 C ante 2003 è installato in una attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps entro quando deve essere autocertificato?
Entro il 30 Giugno 2023. Entro il 31/12/2024 questi apparecchi dovranno essere omologati.
Se un apparecchio comma 7 A o 7 C post 2003 è installato in una attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps entro quando bisogna richiedere il nulla osta sostitutivo?
Entro il 30 Giugno 2023. Se l’apparecchio è posizionato in magazzino la richiesta si può fare anche successivamente, allorquando si vorrà installare l’apparecchio.
Se un apparecchio compreso nell’elenco AMEE è installato in attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps deve essere autocertificato?
No. Per questi apparecchi non è più prevista autocertificazione né omologa.
Se un apparecchio tipo “Redemption” è installato in attività di spettacolo viaggiante dotata di licenza ex art.69 Tulps deve essere autocertificato?
Sì, se installati alla data del 1°Luglio 2022 devono essere autocertificati entro il 30 Giugno 2023. Tali apparecchi devono essere omologati entro il 31/12/2024.
Se un simulatore di guida collegato in rete e dotato di scheda di gioco è privo di nulla osta ed è installato in una c.d. “Sala Lan” deve essere autocertificato? Entro quando?
Se installato al 1°Luglio 2022 deve essere autocertificato entro il 30 Giugno 2023 ed omologato entro il 31/12/2024.
Se un simulatore di guida collegato in rete e dotato di gioco con collegamento da remoto e inibizione alla navigazione libera è privo di nulla osta ed è installato in una c.d. “Sala Lan” deve essere autocertificato? Entro quando?
Deve essere autocertificato entro il 30 Giugno 2023 ma la sala Lan deve essere dotata di licenza ex art.69 Tulps (Padiglioni e sale intrattenimento) o comunque di istanza in tal senso presentata entro il 1/7/2022.
Se installo un apparecchio meccanico o elettromeccanico compreso nell’elenco AMEE in un circolo sportivo dilettantistico o in un’associazione sportiva dilettantistica facente parte di Federazione riconosciuta dal Coni devo fare l’autocertificazione?
No. Qualora l’apparecchio non sia stato certificato ai fini sportivi però pagherà l’Isi. Può essere certificato per l’utilizzo a fini sportivi un numero di apparecchi pari al 15% del numero dei tesserati del singolo circolo o associazione sportiva.
Se installo un apparecchio meccanico o elettromeccanico non compreso nell’elenco AMEE in un circolo sportivo dilettantistico o in un’associazione sportiva dilettantistica facente parte di Federazione riconosciuta dal Coni devo fare l’autocertificazione?
Sì, entro il 31 Luglio 2022 a meno che non sia certificato per l’utilizzo a fini sportivi. Può essere certificato per l’utilizzo a fini sportivi un numero di apparecchi pari al 15% del numero dei tesserati del singolo circolo o associazione sportiva. Qualora l’apparecchio sia certificato per l’utilizzo a fini sportivi non pagherà l’Isi.
Ai fini della presentazione delle richieste di autocertificazione relative agli apparecchi senza vincita in denaro, al link allegato è possibile avere accesso a dei video tutorial esplicativi realizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli Stati Generali dell’Amusement.
Tabella limiti numerici nuovo contingentamento apparecchi senza vincita in denaro (Valida dal 1°Marzo 2022)
I parametri si riferiscono anche agli attuali apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM).
Sarà possibile l’installazione di tutte le tipologie di apparecchi senza vincita in denaro anche all’esterno dei locali purchè entro spazi delimitati e controllabili dai titolari.