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ENTRO QUANDO SI VERSANO I TRIBUTI SIAE?

Entro il 28 febbraio di ogni anno.

COME VA ASSOLTA L’IVA?

Gli importi, valgono per tutti i gestori che operino in regime di forfait-intrattenimento ai sensi dell’art.74, comma 6, del DPR 633/972; per i gestori che invece hanno optato per il regime iva-normale, l’iva si paga sugli incassi, residuando la sola ISI da calcolare sull’imponibile

SE IL CONCESSIONARIO, PER QUALSIASI MOTIVO, NON DOVESSE VERSARE IL PREU, IL GESTORE È COSTRETTO A VERSARLO DI NUOVO?

No. Una non corretta interpretazione della “responsabilità solidale dei terzi incaricati alla raccolta”, (statuita dall’art. 39-sexies del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), sostiene il contrario ma, a confermare in via definitiva, a nostro avviso, l’inattendibilità della suddetta interpretazione è la natura stessa di imposta indiretta del Preu, che, in quanto tale, colpisce un’attività e quindi implica un prelievo fiscale a carico di un solo soggetto, vale a dire il concessionario.
Pertanto, i cosiddetti raccoglitori sono estranei, in via di principio, al rapporto tributario, che si istituisce esclusivamente tra il concessionario e l’erario.

IN CASO DI FURTO DELL’INCASSO, ESISTE LA POSSIBILITÀ DI RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI PREU AL CONCESSIONARIO?

Il PREU è dovuto in tutti casi, anche se l’incasso o l’intero apparecchio sono stati rubati. L’importo rubato va registrato tra le perdite, ma la tassa va comunque versata

L’ESENZIONE IVA SI APPLICA SIA PER IL GESTORE CHE PER L’ESERCENTE?

L’attività di raccolta del gioco tramite apparecchi di cui al comma 6 è da considerare esente ex art. 10 della legge Iva in quanto attività riservata allo Stato, che la esercita mediante concessionari: si tratta quindi di esenzione oggettiva e non soggettiva (lo stesso concessionario laddove compia attività assoggettate ad Iva, diversa quindi dalla raccolta di giocate, è comunque tenuto al versamento dell’imposta, con i limiti di indetraibilità del regime fiscale applicabile).

La norma della finanziaria del 2005 all’art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004, estende l’applicabilità della esenzione anche “ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa” (siamo sempre in ambito di esenzione oggettiva, sono esenti i “rapporti” e non i soggetti e si sottolinea che si tratta di “terzi” e non di “terzo”).

Stante la problematica individuazione dell’ambito di applicabilità della esenzione sulle basi appena riassunte, la successiva finanziaria del 2006 delegava Aams ad indicare (art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) “i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati”;

L’atto amministrativo con cui Aams ha adempiuto alla delega è il c.d. “Decreto terzi raccoglitori” – Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.05.2006 – che nel primo articolo indica le attività (rimanendo correttamente sul piano della esenzione oggettiva e non soggettiva) da considerare strumentali alla raccolta delle giocate (indica cioè le attività omogenee, strumentali alla raccolta, in cui la raccolta si fraziona, e che permettono di considerare il loro risultato in termini di ricavo riconosciuto a favore degli incaricati ugualmente esente da Iva) si deve intendere:

“c) per attività di raccolta delle giocate, le attività strumentali all’offerta del gioco e, in particolare:

1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia;

2) le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell’importo residuo”
In sintesi, l’attività di raccolta è esente, si fraziona in altre attività che sono compiute da un soggetti diversi dal concessionario – per incarico dello stesso – e senza della quali non potrebbe realizzarsi la raccolta: in pratica il gestore e l’esercente operano congiuntamente l’attività di cui al punto 2) quando conteggiano e “dividono” l’incasso – essendo autorizzati dal concessionario a farlo – e ognuno per la sua parte svolge l’attività di cui al punto 1) il compito di far funzionare al meglio l’apparecchio con modalità conformi alla disciplina vigente)

DOVE SI RITIRANO LE SMART CARD?

Le smart card si ritirano presso AAMS, Via della Luce a Roma, Ufficio 12, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12.
Gli associati Sapar possono incaricare al ritiro la propria associazione richiedendo in Segreteria il fac-simile di delega.

QUALI SONO GLI IMPORTI DA VERSARE ALLA SIAE PER LE ESECUZIONI MUSICALI?

Gli importi fissati per il 2013 sono

Jukebox
Annuale 128,70 euro
Stagionale 77,20

Video jukebox
Annuale 303,80
Stagionale 182,30

Piattaforma da ballo

Annuale 101,20
Stagionale 60,70 Videogiochi-Consolle Playstation
Annuale 41,70

In relazione alla convenzione in essere tra Sapar e Siae, sono ancora applicabili in favore degli associati le riduzioni a suo tempo concordate: 30% per i jukebox, 25% per i videojukebox e piattaforme da ballo.

QUALI SONO GLI IMPONIBILI DEGLI APPARECCHI MECCANICI?

Gli imponibili fissati per l’anno 2013 sono imasti invariati rispetto al 2012 e sono visibili a questo link

A CHI VA VERSATO IL PREU?

Il gestore verserà il PREU direttamente al proprio concessionario che, a sua volta, lo verserà ad AAMS.

COME VIENE CALCOLATO IL PREU?

A partire dal 2009, il Preu (Prelievo Erariale Unico) viene calcolato in percentuale sul totale delle somme giocate (coin in) in base al seguente schema:

12,6% per una raccolta pari a quella del 2008;
o 11,6% per una raccolta superiore del 15% a quella del 2008;
o 9% per una raccolta tra il 40 e il 65% superiore a quella del 2008;

o 8% se superiore del 65% a quella del 2008

DOVE RITIRARE I CERTIFICATI DI ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA TECNICA DI CONFORMITÀ?

I certificati relativi ai comma 6 si ritirano presso AAMS, Via della Luce a Roma, Ufficio 12, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12.

I certificati relativi ai comma 7 si ritirano presso la stessa sede, nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30

Gli associati Sapar possono incaricare al ritiro la propria associazione richiedendo in Segreteria il fac-simile di delega

QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE AWP DIMESSE?

Se gli apparecchi sono già dismessi e sono trascorsi i 10 giorni dalla comunicazione inviata dal concessionario è possibile – ma non obbligatorio – procedere alla rottamazione (con la procedura prevista per lo smaltimento dei rifiuti speciali dalla normativa vigente in materia di rifiuti). In questo caso è consigliabile specificare i codici identificativi delle schede di gioco COD ID nella bolla o ricevuta di ritiro che, per legge, chi ritira i rifiuti speciali deve compilare e rilasciare.
Di solito conviene rottamare la sola scheda in previsione di un reimpiego del mobile che ha un valore comunque rilevante e che può essere rivenduto a chi poi lo trasforma e rivende o può essere consegnato a un costruttore in conto trasformazione e dar luogo alla nascita di un nuovo apparecchio (nuovo COD ID) recuperando il valore del mobile.

QUAL È LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DEGLI APPARECCHI?

La procedura avviene tramite il concessionario di rete allo scopo di ottenere l’uscita dal mercato dell’apparecchio e prevede 1) restituzione del nulla osta di messa in esercizio al concessionario; 2) richiesta ad Aams da parte del concessionario del saldo del conteggio del Preu dell’apparecchio; 3) accettazione della dismissione da parte di Aams – una volta effettuate le opportune verifiche – che ne darà notizia al concessionario che a sua volta informerà il gestore.
Trascorsi 10 giorni (necessari a rendere possibili i controlli sulla scheda) dalla notizia dell’accettazione della dismissione da parte di Aams, il gestore ha la possibilità di rottamare la scheda dell’apparecchio.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI APPARECCHI CONTINGENTATI?

La legge prevede che sia stabilito il numero massimo di apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 Tulps.

Non è stabilito alcun limite massimo per altre tipologie di apparecchi da gioco che non rientrano in nessuna di tale categoria e per le quali, quindi, il giudizio del legislatore di non previsione di un tetto massimo ben si giustifica per l’assenza di rischi di abusi legati alla loro permanenza in esercizio, e la cui destinazione a particolari tipologie di utenza ne fa desumere con certezza la innocuità.

Ci si riferisce agli apparecchi di tipo meccanico ed elettromeccanico (c.d. AM), disciplinati in materia fiscale e, a titolo esemplificativo, indicati negli atti attuativi fiscali emanati da Aams che ne differenziano gli imponibili forfettari a seconda delle caratteristiche degli stessi e della loro rilevanza commerciale.

In questo caso viene immediatamente in rilievo che laddove sia prevista una regola che obbliga alla differenziazione dell’offerta di gioco con l’applicazione di tipologie di gioco diverse rispetto a quelle di cui all’art. 110 c. 6, il relativo obbligo può essere assolto mediante l’installazione del numero previsto di apparecchi diversi con riferimento tanto alla tipologia di cui al comma 7 quanto alla tipologia AM.

Sulla differenza tra le tipologie si rinvia al contenuto della circolare 2/COA/DG/2003 del 10 aprile 2003.

QUAL È IL LIMITE DI APPARECCHI INSTALLABILI IN UN LOCALE?

Il numero di apparecchi installabili viene calcolato in base ai metri quadri di superficie e varia a seconda della tipologia di locale (bar/esercizi pubblici; ristoranti; stabilimenti balneari, negozi di gioco; sale giochi). Per i dettagli, andare alla sezione del sito “Documentazione Generale” alla voce “Contingentamento Apparecchi”.

IN COMUNE MI HANNO CHIESTO DI ALLEGARE ALLA DIA LA COPIA DEI NULLA OSTA DEGLI APPARECCHI DA INSTALLARE. È UNA RICHIESTA LECITA?

Molti comuni richiedono l’allegazione alla DIA di copia dei nulla osta degli apparecchi da installare o la comunicazione di eventuali variazioni di apparecchi della stessa tipologia. Si tratta di una richiesta infondata e che trae origine dalla precedente formulazione normativa: a seguito della modifica dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni comma 6 che prevede che:

<<Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni>>

l’allegazione dei nulla osta non è più necessaria per l’ottenimento della licenza: precedentemente era necessario il possesso del nullaosta per ottenere la licenza, ora il rapporto tra licenza e nulla osta è stato invertito.
Deve essere sottolineato che la comunicazione al Comune della copia dei nullaosta serviva a verificare l’esistenza dei nulla osta per ogni apparecchio installato per fini di pubblica sicurezza: questo controllo è superato dal fatto che oggi è fatto obbligo di esporre il nulla osta su ogni apparecchio e la mancata esposizione è punita con una sanzione specifica dall’art. 110 comma 9 lettera f):
<<nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio>>

DOVE È POSSIBILE INSTALLARE GLI APPARECCHI DI CUI AL COMMA 6A E 7 DEL TULPS?

Per quanto attiene l’individuazione dei luoghi in cui è possibile procedere alla installazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 Tulps, mentre precedentemente era previsto che “L’installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera B, del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88”, ora si ammette l’installazione in una sfera molto più ampia di luoghi, comprendendo “aree aperte al pubblico” oltre che “esercizi commerciali”.

L’art. 110 Tulps c. 3: <<L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti>>.
La novella operata dalla stessa legge dell’art. 86 c. 3 Tulps prevede l’obbligo della licenza per la gestione per ognuno dei luoghi in cui è possibile l’installazione, con la clausola di chiusura di cui alla lettera C del medesimo comma: «la licenza è altresì necessaria: (…) c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 8.

QUALI SONO LE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEL CONTINGENTAMENTO?

La normativa che prevede l’imposizione di un limite massimo di installabilità degli apparecchi non può che rivolgersi a tutti titolari di licenze degli esercizi in cui è possibile l’installazione e costituisce una limitazione e detta delle prescrizioni aggiuntive imposte nel pubblico interesse dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Inquadrata la normativa come limitazione della licenza, ne consegue sul piano sanzionatorio, in caso di violazione, l’applicazione delle previsioni di cui agli dell’art. 17-bis c. 1 e 2 del Tulps (che prevede una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 con PMR di € 1.032,00).
Conseguenze ulteriori si realizzano solo in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di adeguamento che segue l’eventuale rilevamento della sanzione amministrativa.

QUANDO SCADE IL NULLA OSTA RILASCIATO NEL 2006 E 2007?

La scadenza è fissata al 15 dicembre 2009