ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR
Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative
STATUTO SOCIALE
COSTITUZIONE
Art. 1
E’ costituita, a tempo indeterminato, la Associazione Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative (SAPAR), con sede a Roma, essa è volontaria, indipendente, apartitica e senza fine di lucro. Tuttavia essa può partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L’associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi delle categorie che rappresenta istituzionalmente e di sostenere gli interessi collettivi, anche a livello internazionale, delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea.
Art. 2
La SAPAR ha per fine di:
- a) studiare, nell’interesse delle imprese associate, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale del settore;
- b) assicurare ai soci servizi comuni di assistenza, anche attraverso società appositamente costituite. E, in attuazione degli scopi istituzionali, fornire servizi specifici anche verso pagamento di corrispettivi nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.
- c) rappresentare nella più ampia estensione il settore nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni e tutte le altre componenti della società, ricercando le forme di collaborazione per conseguire finalità di progresso e di sviluppo;
- d) collaborare con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai prodotti utilizzati nel settore rappresentato;
- e) favorire, in Italia ed all’estero, il progresso dell’industria dell’intrattenimento e del divertimento in pubblico, del gaming e del gambling, promuovendo la formazione imprenditoriale e la cultura industriale di settore;
- f) offrire adeguata formazione agli operatori del settore;
- g) tutelare l’attività delle aziende sul piano economico anche con il raggiungimento di accordi collettivi e assumendo ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate;
- h) designare e nominare e proporre i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione, promuovendo inoltre tale rappresentanza ove sia ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- i) curare l’organizzazione di esposizioni nazionali ed internazionali concernenti il settore rappresentato ed agevolare la partecipazione dei propri associati a congressi, mostre ed incontri nazionali ed internazionali, convegni su temi economici e sociali di interesse generale ed ogni altra attività promozionale del settore;
- j) promuovere, nella società e presso le imprese associate la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo, promuovendo ogni iniziativa idonea a garantire la tutela dei giocatori e la sicurezza del gioco;
- k) fare chiarezza sulle normative che regolamentano il comparto;
- l) fornire adeguata e completa informazione ai mercati di riferimento;
- m) svolgere ogni altra attività, non compresa nelle lettere precedenti, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri fini.
Per realizzare le suddette finalità e funzioni la SAPAR:
- si avvale della partecipazione attiva degli imprenditori alla vita associativa in modo che gli Organi dell’Associazione possano operare secondo mandati precisi e democraticamente manifestati in conformità alle norme del presente Statuto;
- si avvale della collaborazione di consulenti ed esperti;
- promuove lo studio scientifico sulle problematiche tecniche, economiche e sociali del settore;
- adotta il Codice Etico, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i comportamenti ed impegnando gli associati alla sua osservanza.
- Costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore dell’imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari anche assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica;
- acquisisce partecipazioni in società che svolgono attività commerciali di cui all’art. 2195 del c.c. o ne promuove la costituzione;
- svolge attività editoriale mediante agenzie di stampa ed organi di informazione;
- esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- promuove l’istituzione di sedi di rappresentanza all’estero.
La SAPAR potrà costituire una propria organizzazione periferica, con compiti di assistenza e coordinamento territoriale, in base alle norme emanate con apposito Regolamento. (All. n 1 )
DEL PATRIMONIO
Art. 3
Il patrimonio della SAPAR è formato dai beni mobili ed immobili che vengono comunque in possesso dell’associazione, dai proventi delle quote d’iscrizione, delle quote associative, dalle eccedenze attive di gestione, dalla prestazione di servizi specifici, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a suo favore da soci o da terzi, ed è costituito da tali somme e dai beni con detti proventi acquistati. Tutti i beni e valori costituenti il patrimonio della SAPAR sono rivolti al perseguimento degli scopi associativi, i singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della SAPAR.
DEI SOCI
Art. 4
Possono far parte della SAPAR le imprese operanti in territorio nazionale, comunque costituite, per la gestione, fabbricazione, importazione e commercio, assistenza tecnica e manutenzione di apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative o per la distribuzione automatica di merci e servizi, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
Possono, altresì, far parte della SAPAR, nel numero massimo di quattro, le persone fisiche che, non essendo titolari o legali rappresentanti delle imprese di cui al primo comma, operino abitualmente nell’impresa come soci o come familiari del titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al sesto grado.
Art.4.bis
Soci Sostenitori
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci sostenitori e, quindi, privi del diritto di voto (elettorato attivo e passivo) e di assemblea, le imprese che pur mantenendo inalterata e autonoma la propria struttura aziendale collaborano con le aziende iscritte all’Associazione Nazionale Sapar ai sensi dell’art.4 del presente Statuto.
Ogni socio sostenitore dovrà essere presentato da un socio di cui all’art.4 del presente statuto regolarmente iscritto all’associazione; la presentazione dovrà risultare da apposito modulo di iscrizione predisposto dalla Segreteria Nazionale.
I soci sostenitori dovranno versare una quota sociale annua, determinata dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e posso essere ripetitivi nel corso dell’anno, allo scopo di sostenere l’attività dell’Associazione.
Art. 5
Coloro che richiedono l’iscrizione all’Associazione devono essere presentati da un Consigliere della stessa Delegazione Regionale o Interregionale di competenza La domanda, della cui presentazione la Segreteria Nazionale da notizia al Presidente della relativa Delegazione, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla prescritta documentazione Sulla domanda di ammissione decide la Presidenza Nazionale.
Il richiedente, la cui domanda di ammissione sia stata respinta, può sottoporla all’esame del Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente al riguardo
Con la presentazione della domanda, l’impresa si obbliga al pagamento della quota di ammissione, delle quote associative, degli eventuali contributi e depositi disposti dal Consiglio Direttivo della SAPAR ed accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto e quelle emanate con regolamenti dai competenti Organi della Sapar. Tali quote e contributi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte di cui all’ari 6, secondo comma e non rivalutabili.
Art. 6
La qualità di associato si perde:
– per dimissioni, comunicate con lettera raccomandata diretta al Consiglio Direttivo, almeno sei mesi prima della fine dell’anno, le dimissioni hanno effetto al compimento dell’anno in cui sono state comunicate;
– per morte; il Consiglio Direttivo delibererà la prosecuzione del rapporto associativo con uno o più eredi a richiesta di questi.
– per esclusione.
La esclusione è deliberata, anche su proposta della competente Delegazione regionale o interregionale, dal Consiglio Direttivo:
- a) per morosità, decorsi 60 giorni dall’invito ad effettuare il pagamento delle quote associative e di quanto comunque dovuto all’Associazione;
- b) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda è stata accolta;
- c) per grave inadempimento alle norme del presente Statuto, del Codice Etico o degli annessi regolamenti associativi.
Gli associati dimessisi od esclusi e gli eredi dell’associato defunto non possono richiedere neppure parzialmente le quote, i contributi o le erogazioni versate, ne hanno alcun diritto sul patrimonio della SAPAR.
Decadono automaticamente dalla carica di socio tutti coloro i quali non rinnovino l’iscrizione all’associazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea Generale;
- b) le Assemblee Regionali e Interregionali;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente ed i Vice-Presidenti;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) le Commissioni di lavoro;
- h) la Commissione Elettorale
- i) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche e le funzioni di cui al presente articolo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, specificamente e direttamente inerenti all’esercizio delle stesse cariche e funzioni e idoneamente documentate.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 8 – Costituzione
L’Assemblea Generale è costituita dai Delegati nel numero complessivo di 150, eletti nelle circoscrizioni territoriali e secondo la ripartizione di cui all’art. 26.
I membri che, per due volte consecutive, non interverranno alle riunioni assembleari, decadono automaticamente ed a sostituirli saranno chiamati i Delegati che nella graduatoria delle elezioni della corrispondente Regione o Gruppo di regioni, seguono immediatamente i membri decaduti. Analogamente saranno sostituiti i Delegati che si dimettono dalla carica, o che abbiano perso la qualità di associato ai sensi dell’art.6 o comunque cessino dall’incarico prima della scadenza. I Delegati chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata in carica del membro sostituito.
Art. 9 – Poteri e compiti
L’Assemblea Generale:
1) – esamina e delibera le direttive di carattere generale che debbono improntare l’azione ed ogni attività interna ed esterna della SAPAR;
2) – esamina e delibera ogni problema di carattere nazionale ed internazionale che interessa la categoria, nonché ogni questione, oltre a quelle previste dagli artt. 26 e 42, riservata alla sua competenza o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
3) – delibera sulle modifiche statutarie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e dai Delegati. Le proposte di modifica da parte dei Delegati devono pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea in cui siano all’ordine del giorno le modifiche allo Statuto;
4) – elegge nel suo seno il Collegio dei Probiviri e al di fuori dei Consiglieri, il Collegio Sindacale, ed il Tesoriere. Elegge, altresì, il Presidente della SAPAR, qualora l’Assemblea deliberi di nominarlo al di fuori dei suoi membri;
5) approva e rende definitivi il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo trasmessi dal consiglio direttivo evidenzianti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione;
6) – convalida i risultati delle elezioni Regionali o Interregionali, sottopostile dalla Commissione Elettorale.
Art. 10 – Convocazione
L’Assemblea Generale è convocata di regola presso la sede sociale. Può essere convocata, anche altrove, in luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione.
Art. 11
La convocazione dell’Assemblea Generale sarà fatta in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell’ultimo esercizio sociale, e, in via straordinaria, dal Presidente stesso, o dai membri del Consiglio Direttivo in numero non inferiore ai due terzi del Consiglio stesso o dalla metà più uno dei Delegati.
La richiesta deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, con la indicazione del relativo ordine del giorno e la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la richiesta.
Art. 12
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria dell’Assemblea, deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, spedita ai Delegati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, riducibili a 10 in caso di urgenza.
Se all’ordine del giorno sono previste modifiche allo Statuto Sociale la convocazione deve essere fatta almeno 30 giorni prima.
Art.13 – Presidenza
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in assenza di questo, dal Vice-Presidente vicario o, in assenza anche di questo, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione o, dal Presidente Onorario in loro assenza, da persona indicata dagli intervenuti.
Art. 14
L’Assemblea è validamente costituita quando sia personalmente presente almeno la metà più uno dei Delegati che hanno diritto a parteciparvi.
Trascorsa, però, un’ora da quella fissata per l’Assemblea, questa è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
Ove sia all’ordine del giorno la modifica del presente Statuto, l’Assemblea è validamente costituita se sia presente la metà più uno dei Delegati che abbiano diritto a parteciparvi.
Ove sia, invece, all’ordine del giorno, lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita se siano presenti i 2/3 del Delegati che hanno diritto a parteciparvi.
Art. 15 – Votazioni
Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per appello nominale o per alzata di mano, con prova e controprova, per deliberazione dell’Assemblea Generale, presa per alzata di mano, su proposta del Presidente.
Art. 16 – Deliberazioni
Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E’ necessario però il voto favorevole:
- a) di almeno 2/3 dei Delegati presenti per l’elezione del Presidente, nel caso in cui al punto 4) dell’art. 9;
- b) della maggioranza di tutti i Delegati aventi diritto, per la deliberazione di scioglimento dell’Associazione.
In caso di parità la proposta si intende respinta. L’Assemblea non può deliberare sul conferimento o la revoca di incarichi elettivi o di organi associativi se non in presenza di specifica previsione nell’ordine del giorno. Se del caso, l’Assemblea designa tre scrutatori scelti fra i presenti.
I Delegati che dichiarano di astenersi dalle votazioni, si computano nel numero necessario a rendere valida la adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni debbono risultare da verbali scritti su appositi libri. I verbali, redatti in forma sintetica, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Nazionale e devono essere inviati ai membri del Consiglio Direttivo che, alla prima riunione successiva a quella dell’Assemblea Generale, procederanno alla loro convalida.
Le deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, impegnano tutti i Delegati, anche se dissenzienti od assenti, nonché tutti gli iscritti alla Associazione. L’estratto delle deliberazioni sarà pubblicato sulla Rivista “Automat” e/o sul sito istituzionale www.sapar.info.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, i Delegati che nelle elezioni Regionali o Interregionali hanno conseguito i maggiori suffragi.
Essi saranno nominati in proporzione ai Delegati eletti nelle singole Regioni, a norma dell’art. 26, nel numero di un Consigliere per ogni 5 Delegati o frazione di 5.
Art. 18 – Compiti e poteri
Alla prima riunione del Consiglio Direttivo gli eletti dovranno dichiarare a quale sezione di attività (produttori, commercianti, gestori) intendono far parte. Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) di curare il raggiungimento dei fini associativi, in armonia con gli interessi generali di tutta la Categoria;
- b) di esaminare, studiare e dare attuazione a tutti i problemi la cui finalità sia quella dell’elevazione del livello materiale, morale e culturale della Categoria;
- c) di adempiere a tutti i compiti che siano ad esso espressamente demandati da norme statutarie e regolamentati, nonché dall’Assemblea Generale;
- d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea Generale. Le deliberazioni così prese dovranno, però, essere sottoposte per la ratifica alla successiva Assemblea Generale;
- e) di trasmettere al Collegio dei Probiviri i ricorsi proposti ad istanza di parte e di decidere sui ricorsi proposti da operatori la cui domanda d’iscrizione non sia stata accettata;
- f) di determinare l’ammontare della quota di iscrizione, della quota associativa, commisurata a documenti significativi del livello di attività, stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché di eventuali particolari contribuzioni.
La contribuzione per i soci, di cui all’ultimo comma dell’art. 4, è esclusivamente quella relativa alla quota di iscrizione, pari alla metà di quella prevista per i titolari delle imprese. Essi non hanno diritto a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;
- g) di eleggere all’unanimità su proposta di uno o più Consiglieri il Presidente Onorario fra quei soci che sono iscritti all’Associazione da trentacinque anni e che hanno ricevuto il mandato presidenziale per tre legislature complete e anche non consecutive.
- h) di amministrare il patrimonio dell’Associazione e di investire i fondi sociali; in caso di investimento dei fondi sociali in operazioni finanziarie, questi dovranno essere utilizzati solo per operazioni a basso rischio.
- i) di esaminare ed approvare in via preliminare entro il mese di aprile di ogni anno, il testo del bilancio consuntivo e di quello preventivo, predisposti dallo studio di consulenza individuato a norma dell’art. 34-bis, da depositare presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data prevista per l’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea.
- l) di predisporre le modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea Generale;
- m) di convalidare i verbali delle Assemblee;
- n) di nominare eventuali rappresentanti della SAPAR presso Autorità, Enti, Commissioni, ecc. in campo nazionale e internazionale;
- o) di determinare l’ammontare dei contributi che eventualmente potranno essere devoluti per opere assistenziali proprie o di terzi;
- p) di nominare, su proposta del Presidente, Consiglieri benemeriti dell’Associazione in numero massimo di 6 tra i soci che hanno compiuto 60 anni di età e che sono iscritti all’Associazione da almeno 20 anni;
- q) di eleggere nel proprio seno o tra i Delegati, il Presidente;
- r) di eleggere nel proprio seno i Vice-Presidenti in numero di quattro e nominare tra gli eletti, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente vicario;
- s) di nominare il Segretario Nazionale, anche al di fuori dei propri soci;
- t) di stabilire l’epoca di convocazione delle Assemblee Regionali per le elezioni dei Delegati;
- u) di esaminare e, se del caso, approvare le proposte avanzate dalle Assemblee Regionali o Interregionali,
- v) di nominare, su proposta del Presidente, che dovrà tenere conto della Sezione di appartenenza, le Commissioni di lavoro. Il rappresentante di ogni Sezione partecipa di diritto alle riunioni delle Commissioni di lavoro.
- w) di nominare cinque componenti della Commissione Elettorale che devono essere eletti tra i Presidenti delle Delegazioni Regionali o Interregionali.
Art. 18bis – SAPAR Service Srl
Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:
- a) nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione della SAPAR Service Srl;
- b) nominare, tra i consiglieri dell’Associazione Nazionale Sapar o anche al di fuori, quattro dei cinque componenti del CdA della SAPAR Service Srl; il Presidente dell’Associazione Nazionale Sapar è di diritto componente del CdA della SAPAR Service Srl ma non potrà rivestire la qualifica di Presidente o di Amministratore Delegato della SAPAR Service srl;
- c) di determinare l’eventuale compenso del Presidente, dell’Amministratore Delegato e dei componenti il CdA della SAPAR Service srl;
- d) di definire la durata del CdA che in ogni caso dovrà scadere entrò due mesi dalla nomina del nuovo direttivo Sapar.
– Per la nomina del CdA della SAPAR Service srl sarà necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Sapar; vengono nominati membri del CdA della SAPAR Service srl i primi 4 nominativi che avranno ricevuto il maggior numero di consensi.
Art. 19 – Durata della carica
Decadono automaticamente dalla carica di consigliere tutti coloro i quali non rinnovino l’iscrizione all’associazione entro il 30 aprile di ogni anno, previo avviso della segreteria con 15 gg di anticipo sulla scadenza.
I membri che, per cinque volte anche non consecutive nell’arco del mandato, non interverranno alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente ed a sostituirli vengono chiamati i Delegati che nella graduatoria delle elezioni delle corrispondenti Regioni o Gruppo di Regioni, seguono immediatamente i membri decaduti. Decadono comunque automaticamente i membri che risultino assenti per tre riunioni anche non consecutive nell’arco di un anno solare. Analogamente saranno sostituiti i Consiglieri che si dimettono dalla carica o comunque cessino dall’incarico prima della scadenza. I Delegati chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata in carica del membro del Consiglio Direttivo sostituito.
Nel conteggio delle assenze di cui al primo comma del presente articolo non sono computate eventuali assenze a riunioni del Direttivo convocate con abbreviazione dei termini dovute all’urgenza a norma dell’art. 20 comma 2.
Art. 20 – Convocazione e validità
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato dalla metà più uno dei consiglieri mediante richiesta fatta pervenire alla Segreteria Nazionale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione, in tal caso la Segreteria curerà le formalità della convocazione entro i termini previsti.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera o telegramma o in via telematica da inviarsi ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata, riducibili a 4 in caso di urgenza, presso la sede sociale o altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione.
Art. 21 – Presidenza – Deliberazioni – Votazioni
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario ed in sua assenza dal più anziano dei Vice Presidenti, in assenza di loro dal Presidente Onorario.
Per le elezioni del Presidente è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri che hanno diritto al voto. In difetto, l’elezione sarà ripetuta al massimo due volte, dopo di che sarà sufficiente la maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo non può deliberare sul conferimento o la revoca di incarichi elettivi o di organi associativi se non in presenza di specifica previsione nell’ordine del giorno In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente, il Vice Presidente vicario ed in sua assenza il più anziano dei Vice Presidenti, in assenza di loro il Presidente Onorario, convoca immediatamente la riunione del Consiglio Direttivo da tenersi non prima di 5 giorni e non oltre i 20 giorni successivi alle dimissioni o alla sfiducia per il rinnovo dell’incarico; fino alla nomina del nuovo Presidente gli organi associativi potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
Le deliberazioni, prese in conformità delle norme statutarie e regolamentari, impegnano i Consiglieri assenti o dissenzienti, nonché tutti i soci rappresentati. Esse vengono trascritte in apposito registro e, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Nazionale, faranno piena fede. I verbali, riportanti le deliberazioni e annotazione dei voti contrari, se richiesto dal dissenziente, saranno inviati ai membri del Consiglio Direttivo che provvederanno alla loro convalida nella riunione successiva.
L’estratto delle delibere verrà pubblicato sulla Rivista “Automat” e/o sul sito istituzionale www.sapar.info.
Le votazioni dovranno avvenire con la modalità di cui all’art. 15 in quanto applicabili..
Art. 21-bis- Costituzione e Deliberazioni
Quorum Costitutivo
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei componenti; ai fini del quorum costitutivo i consiglieri che si allontanano durante la seduta sono considerati presenti.
Quorum deliberativo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Nel computo del quorum deliberativo non si tiene conto degli astenuti. I consiglieri che si allontanano al momento della votazione sono considerati astenuti.
Art. 22 – Commissioni di lavoro
Nel corso della riunione del Direttivo in cui è eletto il Presidente, dopo la votazione dei vice presidenti, ogni consigliere che ne abbia interesse segnala a verbale la propria disponibilità a rivestire un incarico nelle Commissioni di lavoro. Spetta al Presidente nel corso della prima riunione del Direttivo successiva a quella della sua elezione, proporre la costituzione delle commissioni di lavoro e successivamente nominare i componenti di ogni commissione tra i consiglieri che abbiano segnalato la propria disponibilità a norma del primo comma, tenendo conto della Sezione di appartenenza dei singoli consiglieri. Ogni consigliere potrà essere nominato solo in una commissione di lavoro.
Ad esse sono affidati particolari incarichi sulla base ed indicazioni di quelle attività specifiche e di quelle iniziative che l’Associazione intende intraprendere per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Le Commissioni hanno funzioni consultive e debbono relazionare il Consiglio Direttivo, a cui spettano le decisioni del caso, sul lavoro svolto. Le Commissioni saranno composte da un massimo di tre Consiglieri. Nominano nel proprio seno il coordinatore. Previa autorizzazione del Presidente possono avvalersi della consulenza di esperti anche non associati. Il Presidente può istituire e nominare Commissioni Speciali a tempo determinato per l’esame di particolari problemi, per l’organizzazione di convegni, congressi o quanto altro. Il numero dei componenti delle Commissioni di lavoro può variare da Commissione a Commissione.
I membri delle commissioni di lavoro che, per cinque volte anche non consecutive nell’arco del mandato, non interverranno alle riunioni di ogni singola commissione di cui fanno parte, decadono automaticamente da tale commissione; decadono altresì automaticamente da ogni singola commissione i membri che risultino assenti per tre riunioni di tale commissione anche non consecutive nell’arco di un anno solare. Il Presidente, nella prima riunione utile del Direttivo, integra la composizione delle commissioni interessate in caso di dimissioni o di decadenza automatica di uno o più dei suoni membri.
Art. 24 – La Commissione Elettorale
Prima della fine del triennio il Consiglio Direttivo nomina tra i Presidenti delle Delegazioni Regionali o Interregionali, cinque membri della Commissione Elettorale, a cui sono affidati i seguenti compiti:
– approntare con la Segreteria Nazionale l’elenco dei soci, suddivisi nelle circoscrizioni territoriali, previste dall’art. 26 dello Statuto;
– esaminare i reclami dei soci per errori, omissioni, errate attribuzioni dei voti, ecc.;
– esaminare eventuali contestazioni sul risultato delle elezioni. Se del caso, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà far ripetere le votazioni nelle Regioni o gruppi di Regioni in cui si siano verificate gravi irregolarità. Se la contestazione riguarda la Regione di uno dei componenti la Commissione, questi non può intervenire nella decisione;
– sottoporre all’Assemblea Generale, per la convalida, i risultati delle elezioni regionali.
INTERVENTI
Art. 25
Le sedute del Consiglio Direttivo hanno il seguente svolgimento:
– ogni argomento iscritto all’ordine del giorno viene illustrato da parte del Presidente o dal Segretario Nazionale (o da parte di persona delegata dagli stessi), successivamente ogni componente del Consiglio Direttivo, previa prenotazione al Segretario Nazionale, ha facoltà di effettuare un intervento la cui durata massima non può superare i tre minuti, salvo deroga del Segretario Nazionale; l’ordine degli interventi verrà deciso in base alle prenotazioni ricevute dal Segretario Nazionale.
– a conclusione degli interventi il Presidente o il Segretario Nazionale possono replicare, e successivamente ogni componente del Consiglio Direttivo ha facoltà di effettuare un ulteriore intervento la cui durata massima non può superare i due minuti, salvo deroga del Segretario Nazionale.
-di seguito il Segretario Nazionale mette ai voti l’argomento posto in discussione.
Possono partecipare a dette riunioni, previa espressa autorizzazione del Presidente, i soci e quanti non vi appartengano di diritto nel numero massimo di 5, previa richiesta pervenuta in Segreteria Nazionale almeno 3gg lavorativi antecedenti la riunione del Consiglio Direttivo.
Per l’esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte e qualificate potranno di volta in volta essere invitate alle riunioni dal Presidente.
ASSEMBLEE REGIONALI
Art. 26 – Ripartizione delle Regioni
Ogni triennio, in epoca stabilita dal Consiglio Direttivo, nelle circoscrizioni territoriali sotto indicate, verranno indette le Assemblee Regionali per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Generale, presso le sedi e con le modalità previste in apposito Regolamento (vedi all. 2)
Delegati
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1)
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Piemonte e Val d’Aosta
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…….
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2)
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Lombardia
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…….
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3)
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Friuli-Venezia Giulia
|
…….
|
4)
|
Veneto
|
…….
|
5)
|
Trentino-Alto Adige
|
…….
|
6)
|
Liguria
|
…….
|
7)
|
Emilia
|
…….
|
8)
|
Romagna
|
…….
|
9)
|
Toscana
|
…….
|
10
|
Marche
|
…….
|
11
|
Lazio
|
…….
|
12
|
Umbria
|
…….
|
13
|
Abruzzo e Molise
|
…….
|
14
|
Campania
|
…….
|
15
|
Puglia
|
…….
|
16
|
Basilicata
|
…….
|
17
|
Calabria
|
…….
|
18
|
Sicilia Occidentale
|
…….
|
19
|
Sicilia Orientale
|
…….
|
20
|
Sardegna
|
…….
|
________
|
||
Totale
|
150
|
La ripartizione territoriale sopra riportata può essere mutata per deliberazione della Assemblea Generale, a maggioranza semplice. Il numero complessivo dei Delegati è di 150. Per determinare il numero dei Delegati di una circoscrizione territoriale, prima si dividerà per 150 il numero dei voti complessivo di tutti i soci loro attribuiti ai sensi del successivo art. 28; si dividerà poi, per la cifra risultante da tale operazione il numero dei voti cui dispone la circoscrizione territoriale.
Art. 27 – Elenchi dei soci
I nominativi dei soci ammessi a partecipare alle Assemblee risulteranno da un elenco, suddiviso secondo la ripartizione territoriale, di cui ali’art. 26, che la Segreteria Nazionale e la Commissione Elettorale, predisporranno, avuto riguardo alla regione nella quale i soci stessi, nell’anno precedente, hanno svolto la loro prevalente attività.
Al momento delle votazioni i soci devono essere in regola con il versamento delle quote associative o di eventuali contribuzioni dovute all’Associazione.
Non possono esercitare diritto al voto, ne possono ricevere deleghe, coloro che si iscrivono nell’anno delle elezioni.
Nel detto elenco sarà precisato, per ogni socio, il numero dei voti di cui esso dispone.
Per l’assegnazione dei voti fanno fede, fino a prova contraria, i documenti in possesso della Segreteria Nazionale.
Art. 28 – Assegnazione dei voti
Nelle elezioni ogni socio in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione e delle quote associative e di ogni altra somma dovuta per qualsiasi motivo all’Associazione ha diritto a due, o tre, o quattro voti se iscritto rispettivamente da due anni, da un triennio, o da due o più trienni consecutivi l’anno precedente quello delle votazioni. I soci di cui all’art. 4 secondo comma, hanno diritto ad un voto se iscritti almeno due anni precedenti l’anno delle votazioni. I soci in regola con il pagamento delle quote nel triennio precedente le elezioni possono effettuare il versamento della quota d’iscrizione relativa all’anno in corso all’atto della votazione, nelle mani del presidente degli scrutatori.
Art. 29 – Deleghe
Un socio può rappresentare soltanto un altro socio con i voti a questo assegnati; il delegato può esprimere il voto del delegante solo contestualmente alla espressione del proprio voto e non potrà raccogliere alcuna delega dopo che abbia espresso il proprio voto; la delega deve essere autografa e conferita in calce all’avviso di convocazione inviato dalla Associazione al socio delegante e deve essere presentata al seggio elettorale con sottoscrizione in originale. Può essere inoltre conferita con atto convalidato o dal notaio, o dal segretario comunale anche in questi casi deve essere presentata al seggio elettorale in originale.
Art. 30 – Regolamento
Le Assemblee Regionali e le elezioni dei Delegati si svolgeranno secondo le modalità fissate in apposito Regolamento (v. all. n. 2) e ad esse si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto.
Art. 31 – Eleggibilità dei soci
Possono ricoprire la carica di Delegato, i soci che hanno diritto al voto ed abbiano una anzianità di iscrizione alla Associazione di almeno 24 mesi alla data delle votazioni.
Può ricoprire la carica di Consigliere Nazionale soltanto un rappresentante per ciascuna impresa.
Non possono essere eletti alle cariche associative, e se eletti decadono, gli associati titolari di ditte di cui è stato dichiarato il fallimento negli ultimi due anni o nei confronti dei quali è stata emanata condanna penale definitiva che comporti l’interdizione dai pubblici uffici.
Decadono dalla carica di delegato tutti coloro i quali non rinnovino l’iscrizione all’associazione entro il 30 giugno di ogni anno; con preavviso di 15gg della Segreteria.
I Consiglieri, il Tesoriere ed i Revisori dei Conti, entro 60 giorni dalla loro nomina, devono inviare alla Segreteria Nazionale, a pena di decadenza, il proprio certificato penale ed il proprio certificato antimafia.
I componenti di Organi associativi raggiunti da comunicazione giudiziaria per reati gravi, potranno essere sospesi dal Presidente, sentiti i Vice-Presidenti, dalle cariche associative, fino al completo chiarimento della loro posizione.
Art. 32 – Assemblee periodiche
Allo scopo di stabilire frequenti contatti di collaborazione fra gli Associati, per la trattazione in particolare di problemi locali dovranno essere tenute almeno una volta l’anno Assemblee Regionali od Interregionali (anche indipendentemente dai raggruppamenti di cui all’art. 26), indette dal Presidente della Delegazione Regionale o Interregionale d’intesa con il Presidente dell’Associazione.
Ove il Presidente della Delegazione non dovesse provvedervi sarà lo stesso Presidente dell’Associazione a indire l’Assemblea.
A dette Assemblee debbono partecipare i Consiglieri ed i Delegati delle Regioni interessate, e vi potranno essere invitati i Consiglieri, i Delegati ed i soci di altre Regioni.
Il Presidente ed i Vice Presidenti possono partecipare a tutte le riunioni.
PRESIDENTE
Art. 33
Il Presidente dell’Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli rappresenta l’Associazione in ogni questione, anche in giudizio, sia nei confronti di terzi che di ditte associate.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le sue funzioni ed attribuzioni saranno assunte dal Vice Presidente vicario e in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano d’iscrizione alla Associazione, ed in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano d’età.
Il Presidente vigila sulla gestione dell’Associazione e sulla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo ed alla approvazione dell’Assemblea Generale.
Nei limiti delle somme fissate nel bilancio preventivo approvato, il Presidente autorizza le relative spese.
Spetta al Presidente assumere e licenziare il personale necessario al funzionamento dell’Associazione ed in particolare della Segreteria Nazionale, escluso il Segretario Nazionale, nonché di affidare particolari incarichi a professionisti e consulenti.
SEGRETARIO NAZIONALE
Art. 34
Il Segretario Nazionale è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente,per un triennio e può essere riconfermato.
II Segretario Nazionale esegue le disposizioni della Presidenza e del Consiglio Direttivo nella gestione e amministrazione della Associazione, cura il coordinamento e l’attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi direttivi, è preposto alla direzione degli Uffici e partecipa alle riunioni degli Organi sociali, provvedendo alla stesura dei relativi verbali.
Il Segretario Nazionale, su invito del Presidente, provvede alle convocazioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Sindacale, delle Commissioni di lavoro e della Commissione Elettorale.
Il Segretario Nazionale è di diritto Segretario del Collegio dei Probiviri.
La Segreteria sarà assistita e coadiuvata alla periferia dalle Delegazioni Regionali.
Art 34- bis
Il Presidente, nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 33 dello statuto, affida per un triennio ad uno studio di consulenza tributaria la redazione del bilancio consuntivo e preventivo evidenzianti la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 35 – Composizione
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea Generale. I membri effettivi partecipano con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore che per due volte consecutive non partecipa nel corso del mandato alle riunioni del Collegio, decade dalla carica. Il Revisore decaduto o che comunque cessa dall’incarico prima della scadenza è sostituito automaticamente dal Revisore supplente che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di suffragi.
Il Revisore effettivo che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti assume le funzioni di Presidente del Collegio.
Art. 36
I Revisori hanno l’obbligo di esaminare e controllare la gestione contabile e compiere opportuni accertamenti sull’entità patrimoniale dell’Associazione almeno una volta ogni quattro mesi e di riferire al Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva. In difetto saranno dichiarati decaduti e sostituiti dai supplenti.
Spetta al Collegio dei revisori il potere di esaminare, in qualunque momento, i libri contabili, quelli obbligatori per disposizione di legge e tutti i documenti relativi alla gestione dell’associazione, nonché quello di effettuare la revisione dei bilanci annuali, redatti dai consulenti tributari, prima della presentazione di questi ultimi al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale. Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno pervenire ai revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per la approvazione in via preliminare da parte del consiglio direttivo. Ad essi spetta altresì di effettuare le proprie osservazioni al Consiglio Direttivo sulla gestione finanziaria dell’Associazione.
Nello svolgimento delle proprie attività, i revisori possono avvalersi del contributo di un professionista di loro fiducia per un massimo di tre riunioni annuali, nelle quali sono ricomprese la revisione del bilancio consuntivo ed ogni altra verifica o ispezione; possono altresì avvalersi del contributo di un professionista di loro fiducia nelle ispezioni espressamente richieste dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Gli stessi Revisori potranno effettuare anche le indagini ed i controlli che si rendessero necessari, in dipendenza di eventuali altre attività dell’Associazione.
IL TESORIERE
Art. 37
Alla amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio della SAPAR sovrintende il Tesoriere. Questo curerà che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme allo statuto ed alle deliberazioni degli Organi direttivi dell’Associazione. Il Tesoriere inoltre curerà la regolare devoluzione di tutte le entrate nei fondi sociali e provvederà ad erogare le somme relative alle spese in conformità delle deliberazioni assunte dagli Organi direttivi dell’Associazione.
Il Tesoriere partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ad ogni riunione di altri organi associativi che possano comportare la proposta o la previsione di spese straordinarie per l’associazione.
GESTIONE DEI FONDI SOCIALI
Art. 38
Tutti gli introiti dell’Associazione, a qualunque titolo conseguiti, dovranno immediatamente essere versati, ad iniziativa e cura del Tesoriere anche tramite un dipendente dell’associazione, espressamente indicato di comune accordo con il Presidente, in apposito conto corrente postale e/o bancario intestato all’Associazione; possono essere accesi conti correnti bancari intestati all’associazione esclusivamente in filiali con sede a Roma di qualunque istituto bancario.
Tutte le spese dell’associazione risultanti dal bilancio preventivo e le altre uscite di carattere straordinario e di urgenza che venissero deliberate dal Consiglio Direttivo debbono essere autorizzate con mandati di pagamento, numerati progressivamente firmati dal Tesoriere, congiuntamente al Presidente, o in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente vicario, e in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano d’iscrizione dei tré Vice Presidenti e, in caso di assenza o impedimento del Tesoriere, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ai pagamenti sarà provveduto con assegni di conto corrente a firma abbinata del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e del Tesoriere, come sopra detto.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo può autorizzare il presidente ad utilizzare una carta di credito con limite di spesa anche in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 38.
Art. 39
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’esame e l’approvazione preliminare da parte del Consiglio Direttivo, che debbono avvenire entro il 30 aprile.
I bilanci preventivo e consuntivo unitamente alle osservazioni del Collegio dei revisori di cui all’art. 36, 15 giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell’Assemblea Generale, potranno essere presi in visione da tutti gli associati presso la Segreteria Nazionale dell’Associazione o presso i Consiglieri Nazionali.
Il Direttivo esamina i documenti e redige il progetto del bilancio consuntivo e preventivo predisposti tecnicamente dallo studio di consulenza individuato a norma dell’articolo 34-bis sulla base delle notizie ed informazioni a questi fornite dal presidente, entro il 30 aprile di ogni anno.
I progetti di bilancio approvati dal Direttivo sono sottoposto al collegio dei revisori che ne redigono apposita relazione.
Il progetto di bilancio consuntivo corredato della relazione degli amministratori e della relazione dei revisori dovrà essere depositato presso la sede dell’associazione entro il termine di 15 giorni antecedenti la data prevista per la sua approvazione da parte dell’Assemblea Generale e potrà essere preso in visione da tutti gli associati presso la Segreteria Nazionale dell’Associazione o presso i Consiglieri Nazionali.
Il progetto di bilancio consuntivo, corredato della relazione degli amministratori e di quella dei revisori, e il progetto di bilancio preventivo, approvati in via preliminare dal Direttivo sono trasmessi all’Assemblea Generale per l’approvazione e devono essere approvati entro il 31 maggio, o entro e non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e allo scopo dell’associazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 40
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea Generale, con le modalità previste dall’art. 14, 4° comma e dall’art. 16, lettera b).
L’Assemblea stessa delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più commissari liquidatori e sulla devoluzione dell’attività patrimoniale.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 41
II Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri designati dall’Assemblea Generale, di cui uno con funzioni di Presidente.
Con l’iscrizione alla Associazione e i soci accettano in toto le regole del presente Statuto e in particolare di deferire alla decisione equitativa del Collegio dei Probiviri, secondo le norme del presente articolo e del Regolamento che ne forma parte integrante, la definizione di qualsiasi controversia possa insorgere tra loro e l’Associazione.
Le norme procedurali per lo svolgimento delle funzioni del Collegio dei Probiviri, nonché quelle relative al comportamento associativo degli aderenti alla SAPAR, sono previste in apposito Regolamento (all. n. 3).
DISTINTIVO COLLETTIVO
Art. 42
Le imprese che, ai sensi dell’art. 4, sono ammesse a far parte della SAPAR come soci, avranno la facoltà, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, di applicare sugli apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative, nonché per la distribuzione automatica di beni e servizi da essi gestiti, fabbricati o importati, il marchio collettivo SAPAR, in aggiunta ad eventuali marchi individuali, come marchio Associativo di qualità.
Altri marchi collettivi potranno essere adottati su deliberazione dell’Assemblea, per contraddistinguere e propagandare le qualità di apparecchi, diversi dai precedenti che interessino la attività collettiva dei soci della SAPAR.
Art. 43
II marchio collettivo SAPAR, di cui al primo comma dell’articolo precedente non può essere applicato che su apparecchi automatici o semiautomatici, elettronici, elettromeccanici o meccanici da musica o da svago e divertimento, nonché di distribuzione di beni e servizi aventi tassativamente le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 44
La violazione della norma di cui al precedente articolo, come pure l’uso illegittimo per qualsiasi motivo, dei marchi collettivi SAPAR, ovvero la loro contraffazione, comunque avvenuta, da parte di un membro della Associazione, comporterà, oltre alle sanzioni di legge:
– la sospensione della facoltà di uso del marchio almeno per 6 mesi, nei casi meno gravi;
– ovvero la esclusione dalla Associazione, con conseguente divieto di uso del marchio.
Detti provvedimenti saranno deliberati dal Collegio dei Probiviri della SAPAR e, a cura della Segreteria Nazionale, sarà provveduto a dare ad essi la necessaria opportuna diffusione possibile, indipendentemente dalla eventuale azione legale che potrà essere intrapresa dall’Associazione nei confronti degli inadempienti.
Art. 45
Disposizione Transitoria
Dopo la definitiva approvazione delle modifiche statutarie, alla Commissione è affidato l’eventuale riordino degli articoli, punti e comma e la cura della stampa del nuovo Statuto. Il testo definitivo sarà pubblicato su Automat e sul sito Sapar, www.sapar.info.
ALLEGATO N. 1
Regolamento per la disciplina dell’attività delle Delegazioni Regionali o Interregionali e dei Fiduciari provinciali
1) A norma dell’art. 2 dello Statuto sociale, in ciascuna delle circoscrizioni territoriali indicate nell’art. 26 dello Statuto stesso, sono costituite, quali organi periferici dell’Associazione Nazionale SAPAR, le “Delegazioni Regionali o Interregionali SAPAR”
2) Compito delle Delegazioni è essenzialmente quello di offrire consulenza ai propri iscritti in tutte le questioni di carattere amministrativo e legale, che essi hanno nei confronti di terzi e di coordinare territorialmente la loro attività associativa.
3) Compete, altresì, alle Delegazioni l’esame e lo studio di ogni problema e questione interessanti la categoria, aventi carattere e portata locale, nonché quelli di portata generale, su espresso mandato della Presidenza Nazionale.
4) Le Delegazioni svolgono la loro attività tramite i Delegati eletti nella circoscrizione territoriale.
5) La Delegazione si riunisce due volte l’anno previa convocazione del Presidente della Delegazione ovvero tutte le volte che la maggioranza dei suoi mèmbri lo reputi necessario e ne faccia richiesta scritta al Presidente della Delegazione.
6) Alle riunioni della Delegazione, tutte le volte che sia ritenuto necessario od opportuno, possono partecipare uno o più soci della Regione ovvero estranei per essere sentiti su questioni particolari. Nessuno può partecipare alle riunioni della Delegazione se non espressamente invitato o senza il consenso della maggioranza dei Delegati.
7) Presiede la Delegazione il Consigliere che nelle precedenti elezioni ha riportato il maggior numero di suffragi.
8) Le deliberazioni delle Delegazioni hanno carattere esecutivo per tutte le questioni interessanti l’ambito territoriale, e consultivo per quelle che interessano due o più circoscrizioni territoriali o che abbiano portata, od anche soltanto riflessi, di carattere generale o nazionale.
Avverso le deliberazioni esecutive delle Delegazioni, è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo. Il ricorso deve essere presentato su istanza di parte entro 10 giorni dalla data della comunicazione ad essa pervenuta, della deliberazione.
10) Alle Delegazioni si applicano le norme dello Statuto sociale ed in particolare quelle relative al Consiglio Direttivo.
11) Le Delegazioni nel loro ambito territoriale, possono eleggere per ciascuna provincia un “Fiduciario provinciale”, scegliendolo fra i soci della SAPAR residenti nella provincia stessa.
Il Fiduciario sovrintende all’assistenza, al buon andamento ed allo sviluppo del settore nella provincia assumendo tutte quelle iniziative che possono contribuire al potenziamento e alla diffusione locale del divertimento automatico.
Il Fiduciario partecipa alle riunioni della Delegazione con voto consultivo, rappresenta nella provincia l’Associazione e costituisce l’elemento coordinatore delle attività locali e di congiunzione fra la periferia e la Delegazione.
ALLEGATO N. 2
Regolamento per le elezioni dei Delegati alla Assemblea Generale
1) Alle Assemblee Regionali, convocate per le elezioni dei Delegati all’Assemblea Generale, ed alle votazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto sociale e quelle del presente Regolamento.
2) La data di convocazione delle Assemblee Regionali, che sarà unica per tutta l’Italia, è fissata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e ne sarà data notizia sulla Rivista “Automat”.
3) L’avviso di convocazione delle Assemblee Regionali, a firma del Presidente in carica, sarà inviato dalla Segreteria a tutti gli Associati con lettera, anche non raccomandata, almeno 15 giorni prima della data prestabilita. Nell’avviso di convocazione dovrà essere riportato il numero dei voti spettanti al socio e gli eventuali importi arretrati dovuti all’Associazione.
4) L’Assemblea Regionale, riunita in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Essa è presieduta dal socio eletto dai presenti, per alzata di mano, a semplice maggioranza, e senza tener conto dei voti di ciascuno e delle eventuali deleghe.
5) L’Assemblea elegge nel suo seno un Collegio di Scrutatori, composto di tre membri.
Esso ha il compito di partecipare a tutte le operazioni di voto, comprese quelle dello spoglio delle schede e della proclamazione degli eletti.
Il Presidente del Collegio degli Scrutatori viene eletto dall’Assemblea dei soci. In caso di parità, in un’eventuale votazione del Collegio, prevale il voto del Presidente.
6) A cura degli Scrutatori verrà distribuita agli elettori una o più “schede di votazione” predisposte dalla Segreteria Nazionale, che recheranno il timbro a secco della SAPAR e il timbro a inchiostro della Delegazione. Le schede di votazione dovranno essere controfirmate dal Presidente del Collegio degli Scrutatori e dallo Scrutatore più anziano prima dell’inizio delle votazioni.
7) Sono ammessi a votare nelle Assemblee Regionali soltanto i soci compresi in appositi elenchi, predisposti dalla Segreteria Nazionale della SAPAR e dalla Commissione Elettorale, suddivisi nelle circoscrizioni territoriali previste dall’art. 26 dello Statuto.
Nel detto elenco sarà precisato, per ogni nominativo, il numero dei voti di cui esso dispone.
Per l’attribuzione dei voti fanno fede, fino a prova contraria, i documenti in possesso della Segreteria Nazionale.
Sono ammessi a votare i soci che pur avendo smarrito o dimenticato il proprio avviso di convocazione, presentino un documento di identità all’atto della votazione.
8) Gli elenchi saranno inviati alle Delegazioni Regionali della SAPAR almeno un mese prima della data fissata per le elezioni, e potranno essere liberamente consultati dai soci interessati. Dell’invio degli elenchi sarà data notizia sulla Rivista “Automat”e/o sul sito istituzionale www.sapar.info.
Eventuali reclami per errori, omissioni, errata attribuzione dei voti, ecc, dovranno essere avanzati dai soci entro 10 giorni alla Delegazione di competenza, che li trasmetterà subito alla Segreteria Nazionale.
Gli elenchi, nonché gli eventuali reclami saranno sottoposti all’esame della Commissione Elettorale e, a cura della Segreteria Nazionale, sarà data comunicazione delle relative decisioni alle singole Delegazioni.
9) Ogni socio ha diritto a tanti voti quanti sono quelli a lui attribuiti nell’elenco ufficiale degli elettori.
Un socio può rappresentare soltanto un altro socio con i voti a questi assegnati nell’elenco stesso, e la delega deve essere autografa e conferita in calce all’avviso di convocazione inviato dalla Segreteria Nazionale.
10) le votazioni avvengono soltanto per scrutinio segreto a mezzo della “scheda di votazione” di cui al punto 6.
11) II numero dei Delegati da eleggere, secondo le circoscrizioni territoriali, è il seguente (1):
a)
|
Piemonte e Val d’Aosta
|
…….
|
b)
|
Lombardia
|
…….
|
c)
|
Friuli-Venezia Giulia
|
…….
|
d)
|
Veneto
|
…….
|
e)
|
Trentino-Alto Adige
|
…….
|
f)
|
Liguria
|
…….
|
g)
|
Emilia
|
…….
|
h)
|
Romagna
|
…….
|
i)
|
Toscana
|
…….
|
l)
|
Marche
|
…….
|
m)
|
Lazio
|
…….
|
n)
|
Umbria
|
…….
|
o)
|
Abruzzo e Molise
|
…….
|
p)
|
Campania
|
…….
|
q)
|
Puglia
|
…….
|
r)
|
Basilicata
|
……. |
s) |
Calabria |
……. |
t) |
Sicilia Occidentale
|
…….
|
u)
|
Sicilia Orientale
|
…….
|
v)
|
Sardegna
|
…….
|
________
|
||
Totale
|
150
|
(1) II numero dei Delegati sarà determinato, in base alle norme statutarie, secondo i dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente alle nuove elezioni.
12) Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Sociale possono essere eletti alla carica di Delegato all’Assemblea Nazionale gli iscritti alla SAPAR che abbiano un’anzianità d’iscrizione alla Associazione di almeno 24 mesi alla data delle votazioni. Essi, nell’elenco dei Soci predisposto dalla Segreteria Nazionale e dalla Commissione Elettorale, saranno contraddistinti da un particolare contrassegno.
13) All’atto della consegna della “scheda di votazione”, il socio dovrà provare la sua identità esibendo la tessera personale rilasciata dalla SAPAR o un documento di riconoscimento.
14) Nella scheda, ogni socio può votare soltanto per i nominativi appartenenti alla propria circoscrizione territoriale per un massimo di 2/3 di quelli assegnati alla circoscrizione stessa. In caso che nel calcolo risulti un resto decimale, si procederà all’arrotondamento per eccesso. Nominativi di altre circoscrizioni saranno depennati. Per l’appartenenza all’una o all’altra circoscrizione fa fede soltanto l’elenco ufficiale della SAPAR, che dovrà essere esposto nella sala delle votazioni.
Ogni nominativo deve essere votato indicando nome e cognome. Saranno depennati quelli indicati col solo nome o col solo cognome, o con eventuali soprannomi, a meno che, anche la parziale indicazione, non consenta la sicura individuazione del nominativo votato.
E’ nulla la scheda che rechi cancellature, abrasioni ed in genere segni o contrassegni di qualunque specie, all’infuori di quelli sopra previsti.
E’ valida la scheda che rechi un numero di nominativi votati inferiore a quello stabilito in quella circoscrizione territoriale.
Se una scheda contiene un numero di nominativi votati superiore a quello consentito in quella circoscrizione territoriale, la scheda è ugualmente valida, ma dovranno essere depennati i nominativi votati oltre il numero consentito.
15) Sono nominati Delegati, nel numero previsto al punto 11, coloro che nella graduatoria hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, sarà nominato Delegato il socio che ha una maggiore anzianità di iscrizione alla SAPAR.
Ove due regioni fanno parte della medesima circoscrizione territoriale, una delle Regioni ha di diritto almeno un Delegato. Se, quindi, un socio della Regione non risultasse tra gli eletti, il socio della Regione stessa che ha ottenuto il maggior numero di preferenze subentrerà all’ultimo degli eletti della circoscrizione territoriale.
16) Le operazioni di voto si svolgeranno nel luogo e le giorno fissato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le Delegazioni, ove vogliano far svolgere le votazioni in due giorni (quello fissato e quello precedente), devono farne richiesta alla Segreteria Nazionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni stesse.
Dichiarate chiuse le votazioni, nessuno potrà essere ammesso, per qualsiasi motivo, a votare e saranno subito iniziate le operazioni di scrutinio.
Il Collegio degli Scrutatori, ove ritenga presumibile il protrarsi delle operazioni di scrutinio, può rinviare al giorno successivo l’inizio dello spoglio delle schede.
Di tutte le operazioni di voto, sarà, quindi, a cura del Collegio degli Scrutatori, redatto apposito verbale che, unitamente alla relativa documentazione, sarà custodito dal Presidente del Collegio e da questi inviato entro i cinque giorni successivi a quelli della chiusura delle votazioni, alla Segreteria Nazionale della SAPAR.
17) I soci delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Emilia; i soci delle provincie di Forlì, Ravenna e Rimini prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Romagna.
I soci delle provincie di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Sicilia Occidentale; I soci di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna prenderanno parte alle elezioni per la Delegazione Sicilia Orientale.
18) Non può essere invocata, da parte dell’elettore, l’ignoranza delle clausole sopra riportate e delle norme dello Statuto eventualmente richiamate, presumendosi che ogni elettore ne abbia presa piena e completa conoscenza prima di procedere alla votazione.
A tal uopo, in tutte le sale di votazione, saranno affisse una o più copie del presente Regolamento e dello Statuto sociale.
Eventuali contestazioni sulla procedura dello svolgimento delle operazioni di voto, nonché sui risultati delle elezioni saranno risolte, le prime dal Collegio degli Scrutatori, le seconde dalla Commissione Elettorale.
19) A norma dell’art. 17 dello Statuto Sociale, sono di diritto nominati Consiglieri Nazionali, componenti il Consiglio Direttivo della SAPAR, i Delegati che nella graduatoria hanno riportato il maggior numero di suffragi.
In base agli artt. 17 e 26 dello Statuto sociale, il numero dei Consiglieri Nazionali è il seguente:
Delegati
|
||
a)
|
Piemonte e Val d’Aosta
|
…….
|
b)
|
Lombardia
|
…….
|
c)
|
Friuli-Venezia Giulia
|
…….
|
d)
|
Veneto
|
…….
|
e)
|
Trentino-Alto Adige
|
…….
|
f)
|
Liguria
|
…….
|
g)
|
Emilia
|
…….
|
h)
|
Romagna
|
…….
|
i)
|
Toscana
|
…….
|
l)
|
Marche
|
…….
|
m)
|
Lazio
|
…….
|
n)
|
Umbria
|
…….
|
o)
|
Abruzzo e Molise
|
…….
|
p)
|
Campania
|
…….
|
q)
|
Puglia
|
…….
|
r)
|
Basilicata
|
……. |
s) |
Calabria |
……. |
t) |
Sicilia Occidentale
|
…….
|
u)
|
Sicilia Orientale
|
…….
|
v)
|
Sardegna
|
…….
|
ALLEGATO N. 3
Regolamento per la disciplina associativa
Doveri dei soci
1) II socio è tenuto ad adempiere a tutte le prescrizioni dello Statuto sociale e dei Regolamenti associarvi, nonché ad osservare le deliberazioni assunte dagli Organi direttivi dell’Associazione.
Egli non deve compiere atti od assumere iniziative che possano comunque ledere il prestigio e la dignità dell’Associazione, ovvero compromettere in qualsiasi modo la coesione e la compattezza degli iscritti all’Associazione stessa.
2) I soci che rivestono una qualsiasi carica sociale, debbono, nei rapporti con Enti, con Autorità locali, con estranei, o con iscritti alla Associazione, mantenere una condotta seria e civilmente responsabile. Essi, nell’ambito delle direttive degli Organi sociali e, quando occorra, di concerto con le locali Delegazioni Regionali, ovvero di loro iniziativa, operano per la tutela degli interessi degli iscritti alla Associazioni, nonché per la diffusione ed il potenziamenti dell’automatico da divertimento, evitando di avvalersi delle cariche ricoperte per il raggiungimento di interessi o scopi personali.
Collegio dei Probiviri
1) II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri designati dall’Assemblea Generale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio; i Probiviri sono rieleggibili.
Esso giudica “pro bono et aequo” e senza formalità, in un unico grado, sulle controversie riguardanti l’interpretazione e/o l’esecuzione delle norme statutarie o regolamentari associative e delle deliberazioni adottate dagli Organi direttivi.
Il Collegio dei Probiviri giudica, altresì, in via arbitrale, sulle controversie insorte fra i soci, qualunque eventuale carica ricoprano, e fra questi e l’Associazione.
Le decisioni del Collegio sono definitive e saranno rese esecutive dal Presidente dell’Associazione.
2) II ricorso al Collegio dei Probiviri è proposto ad istanza di parte, diretto al Consiglio Direttivo che lo trasmette al Collegio stesso. Il Collegio dovrà riunirsi per l’esame delle vertenze ad esso deferite, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentita la parte, ovvero in caso di mancata comparizione, sulla base della documentazione in suo possesso, emette la decisione che, a cura del Segretario del Collegio, nella persona del Segretario Nazionale dell’Associazione, viene comunicata per iscritto al Presidente della SAPAR che entro 15 giorni successivi, provvederà a far dare comunicazioni del relativo provvedimento alla parte interessata per iscritto e con lettera raccomandata.
I verbali delle riunioni del Collegio sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente del Collegio stesso.
3) I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare, a seconda della gravita delle infrazioni, sono i seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta;c) sospensione da ogni attività associativa per un periodo non superiore ad un anno; d) esclusione dall’Associazione. Il Collegio, se del caso, può disporre che i provvedimenti disciplinari adottati vengano pubblicati sulla Rivista Italiana dell’Automatico “Automat” e/o sul sito istituzionale www.sapar.info.
4) II socio, a carico del quale è pendente un provvedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri, può essere sospeso dal Presidente dell’Associazione, con provvedimento incensurabile, da ogni attività sociale e dalle cariche ricoperte, fino al momento in cui il Collegio non si sarà pronunciato al riguardo.